Il responsabile per la transizione al digitale

Sommario: 1. Introduzione; 2. La nomina del responsabile per la transizione al digitale; 3. La circolare n. 3 del 1 ottobre 2018; 4. Le competenze del responsabile per la transizione al digitale; 5. Criticità; 6. Conclusioni.

1. – Introduzione

figura del responsabile per la transizione al digitale è stata introdotta dall’art. 17 del codice dell’amministrazione digitale, come novellato dalle ultime riforme intervenute.

Secondo il dettato normativo le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo.

Per fare questo, ciascuna amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta.

Il responsabile di tale ufficio dirigenziale è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.

Si tratta di un forte elemento innovativo che, se correttamente applicato, potrebbe concretamente favorire la realizzazione del dettato normativo in materia di digitalizzazione pubblica.

2. – La nomina del responsabile per la transizione al digitale

Come è noto, il codice dell’amministrazione digitale è in vigore da più di dieci anni, ma le sue prescrizioni sono rimaste per lo più lettera morta. Di conseguenza, l’applicazione parziale e lacunosa del testo di legge non ha consentito una vera digitalizzazione pubblica.

E la nomina del responsabile per la transizione al digitale non fa eccezione in questo quadro. Ad oggi, solo un numero limitato di amministrazioni ha provveduto ad individuare tale figura, seppure essenziale.

Per tale ragione, il ministro della funzione pubblica ha emanato, il 1 ottobre del 2018, la circolare n. 3, che richiama le amministrazioni a provvedere con urgenza ad adempiere alla norma per consentire la crescita digitale.

Con questa circolare si pone l’attenzione sulla necessità di creare nuovi modelli organizzativi di amministrazione più confacenti alla società dell’informazione.

3. – La circolare n. 3 del 1 ottobre 2018

Nell’ambito delle azioni per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione riveste particolare importanza l’individuazione della figura del responsabile per la transizione al digitale. La nomina di questa figura richiama l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi all’applicazione del dettato normativo.

La trasformazione digitale ha valenza strategica per l’amministrazione e per la crescita del paese perché consentirebbe, se correttamente attuata, di migliorare la macchina amministrativa, sia dal punto di vista organizzativo che per quel che riguarda le performance.

I servizi pubblici in questa ottica devono rispondere a logiche di governance che integrino nel funzionamento dell’apparato burocratico le nuove tecnologie. Non basta, dunque, come avviene oggi, affiancare le tecnologie al tradizionale modo di funzionare dell’amministrazione.

4. – Le competenze del responsabile per la transizione al digitale

A questa figura spettano compiti strategici fondamentali per attuare la transizione digitale, tra i quali, ad esempio, il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi; l’indirizzo, la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio della sicurezza informatica; l’analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi, nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa.

Secondo la circolare, il responsabile per la transizione al digitale viene nominato mediante atto interno di nomina. Nelle amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni di responsabile per la transizione al digitale possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa. Le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possono esercitare le funzioni di responsabile per la transizione al digitale anche in forma associata.

Per individuare chi abbia le competenze necessarie, la commissione parlamentare di inchiesta per la digitalizzazione ha stabilito quattro criteri indicativi: l’iscrizione all’ordine degli ingegneri informatici; la laurea in informatica o equivalenti; l’esperienza almeno quinquennale nel settore privato nel campo dell’ICT; l’esperienza almeno quinquennale nel settore pubblico nel campo dell’ICT.

5. – Criticità

A ben vedere, il responsabile per la transizione al digitale è una figura professionale complessa che deve essere dotata di adeguate competenze digitali. Il responsabile per la transizione al digitale deve essere dotato, per legge, di adeguate “competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”.

Non si comprende come mai, dunque, la scelta dei requisiti per le nomina del responsabile attengano, solo ed esclusivamente, al settore informatico. Mancano all’appello gli adeguati requisiti d’informatica giuridica e quelli manageriali.

È bene ricordare, a tal proposito, che l’informatica giuridica è, assieme al diritto dell’informatica, ambito prettamente giuridico di competenza di professionisti del diritto. C’è una strana confusione in base alla quale, molto spesso, l’informatica giuridica viene ricondotta nel settore tecnico-informatico e si confonde con esso.

Del pari, le competenze in ambito di management implicano la gestione di processi di pianificazione, guida, controllo ed impiego delle risorse nelle organizzazioni che vanno oltre le competenze informatiche e tecnologiche.

6. – Conclusioni

Il tema delle competenze di informatica giuridica del responsabile per la transizione al digitale non deve essere sottovalutato.

La trasformazione dell’amministrazione pubblica verso percorsi digitali implica, imprescindibilmente, la padronanza di nozioni di diritto fondamentali per la corretta gestione e per il corretto utilizzo degli strumenti digitali.

I concetti di documento informatico, di firma digitale, di posta elettronica certificata, ne sono un chiaro esempio. L’utilizzo dei documenti informatici (anche quando vengono soltanto firmati in forma cartacea, scannerizzati e spediti per email) non può prescindere dall’analisi delle implicazioni legali che ne conseguono.

Del pari, la transizione al digitale comporta la conoscenza delle norme e della giurisprudenza in tema di trattamento e protezione dei dati personali. Si parla di diritto di accesso telematico ma anche di reati informatici, di telelavoro, di comunicazione istituzionale, quando si affronta il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Non è possibile, per questo, svilire del loro significato o non contemplare questo tipo di competenze come risorse necessarie all’interno delle amministrazioni. È auspicabile, in questa ottica, che vengano perfezionati ed ampliati i criteri indicativi individuati dalla commissione d’inchiesta parlamentare per la digitalizzazione.

Ma è anche auspicabile che le amministrazioni assumano personale che sia dotato di competenze digitali che vadano oltre le sole competenze informatiche (sia pure fondamentali). In sostanza, se si vuole garantire la trasformazione digitale del settore pubblico in Italia, è necessario che le amministrazioni aprano le porte a figure professionali che siano in grado di traghettare gli enti verso una trasformazione più profonda, che passa attraverso il ripensamento dell’agire amministrativo e una completa riorganizzazione.

Bibliografia

Ministro della funzione pubblica, Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018, in www.funzionepubblica.gov.it

Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie e della comunicazione, Relazione sulla attività svolta, in documenti.camera.it.

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