ll regolamento eIDAS

Sommario: 1. Introduzione; 2. La funzione del regolamento eIDAS; 3. L’identificazione elettronica nel regolamento eIDAS; 4. I servizi fiduciari; 5. Le firme elettroniche nel regolamento eIDAS.

1. – Introduzione

Il regolamento 23 luglio 2014 n. 910 (2014/910/UE), noto anche come regolamento eIDAS, contiene una serie di norme sulla identificazione ed autenticazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato europeo. L’acronimo eIDAS sta, infatti, per “electronic IDentification, Authentication and trust Services”. Il regolamento eIDAS è entrato in vigore il 17 settembre 2014.

2. – La funzione del regolamento eIDAS

Scopo del regolamento eIDAS è stato quello di fornire un quadro giuridico basato sul principio della neutralità tecnologica, stabilendo degli standard certi di riferimento.

Esso nasce per instaurare una maggiore fiducia nelle transazioni economiche online, garantendo un livello di affidabilità uniforme nell’Unione.

Il regolamento opera su tre piani di intervento. Il primo riguarda l’identificazione elettronica degli utenti. La seconda area di azione riguarda i servizi fiduciari e le transazioni economiche. La terza area definisce il quadro giuridico per le firme elettroniche, per i sigilli elettronici, il valore legale dei documenti e la loro trasmissione.

3. – L’identificazione elettronica nel regolamento eIDAS

L’identificazione elettronica altro non è che una autenticazione personale che avviene in forma elettronica per accedere a dei servizi online. In conformità al regolamento eDAS è stato creato il cd. SPID, il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese.

L’identità digitale SPID può essere utilizzata dai cittadini italiani per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni italiane ed europee. Lo SPID, per l’accesso transfrontaliero ai servizi pubblici online, diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 2019.

4. – I servizi fiduciari

Il regolamento eIDAS definisce servizi fiduciari, questi servizi informatici, forniti a pagamento, che creano, verificano, convalidano e conservano le firme elettroniche, i sigilli elettronici, ed in genere i certificati relativi a tali servizi.

Se il servizio servizio fiduciario soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento eIDAS viene detto “qualificato” ed è sottoposto a vigilanza da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Si tratta, dunque, dei certificatori accreditati che rilasciano i certificati per le firme digitali, i conservatori accreditati e i gestori di posta elettronica certificata.

5. – Le firme elettroniche nel regolamento eIDAS

La firma qualificata eIDAS è equiparabile alla firma digitale italiana. La vera novità del regolamento eIDAS è l’introduzione del sigillo elettronico, che ha lo scopo di garantisce la provenienza e l’integrità dei dati ad esso associati.

Bibliografia

Buffa F., Firme elettroniche e grafometriche. Dalla direttiva CE/1999/93 al regolamento EIDAS 2014/910/UE, in vigore dall’1.7.2016, Key Editore, 2016;

Agenzia per l’Italia digitale, Il regolamento UE n. 910/2014 – eIDAS, in www.agid.gov.it

AA.VV., Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno: commento al regolamento UE 910/2014, Giappichelli, 2017;

Franchini C., Minazzi F., Dalla carta al digitale. La nuova gestione documentale nella P.A. dopo la riforma del CAD (D.Lgs. 179/2016), Maggioli, 2016;

Giannotta M., Solombrino E. (a cura di), Le istituzioni intelligenti nei processi multilivello dell’agenda digitale, Tangram Edizioni Scientifiche, 2017.

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