Massimario di giurisprudenza civile. Gen – Feb – Mar 2019

Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312 – Mammone, pres.; Tria, est.; Salvato, P.M. (conf.) – K. (avv. Manzi) c. C. (avv. Marseiler) (Dichiara procedibile e rimette alla sezione semplice)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente – Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012 – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso – Limiti.  

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore, ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

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Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312 – Mammone, pres.; Tria, est.; Salvato, P.M. (conf.) – K. (avv. Manzi) c. C. (avv. Marseiler) (Dichiara procedibile e rimette alla sezione semplice)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Ricorso per cassazione – Deposito di copia analogica della decisione sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico – Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso – Limiti.  

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l.  n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

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Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312 – Mammone, pres.; Tria, est.; Salvato, P.M. (conf.) – K. (avv. Manzi) c. C. (avv. Marseiler) (Dichiara procedibile e rimette alla sezione semplice)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC – Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso – Limiti.  

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l.  n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

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Cass. Sez. Un., sent. 25 marzo 2019, n. 8312 – Mammone, pres.; Tria, est.; Salvato, P.M. (conf.) – K. (avv. Manzi) c. C. (avv. Marseiler) (Dichiara procedibile e rimette alla sezione semplice)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Ricorso per cassazione – Testo integrale della decisione comunicato a mezzo PEC a cura della cancelleria – Idoneità ai fini della verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione – Sussistenza – Verifica dell’autenticità del provvedimento – Criteri.  

Ai fini della verifica d’ufficio della tempestività del ricorso per cassazione è sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata nelle forme di cui all’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge  n. 53 del 1994, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

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Cass. Sez. I, sent. 19 marzo 2019, n. 7708 – Genovese, pres.; Nazzicone, est.; De Renzis, P.M. (conf.) – R. (avv. Assumma) c. Y. (avv. Consolo). (Cassa con rinvio, App. Milano 7 gennaio 2015)

Resposanbilità civile – In genere “Hosting provider” attivo – Definizione – Condotta attiva concorrente nella commissione dell’illecito – Necessità – Conseguenza – Esclusione dal regime di esenzione da responsabilità di cui all’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003.

L’”hosting provider” attivo è il prestatore di servizi della società dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.  

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Cass. Sez. I, sent. 19 marzo 2019, n. 7708 – Genovese, pres.; Nazzicone, est.; De Renzis, P.M. (conf.) – R. (avv. Assumma) c. Y. (avv. Consolo). (Cassa con rinvio, App. Milano 7 gennaio 2015)

Beni – Immateriali – Diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) – Opere protette (oggetto del diritto) – Televisive Diffusione di contenuti illeciti – Responsabilità dell’”hosting provider” – Art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003 – Condizioni – Conoscenza dell’illeceità – Possibilità di identificare il video diffuso in violazione dell’altrui diritto – Accertamento – Compete al giudice di merito.

Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità dell’”hosting provider”, prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure “aliunde”; b) sia ragionevolmente constatabile l’illeceità dell’altrui condotta, onde l’”hosting provider” sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l’accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico –informatico, l’identificazione di video, diffusi in violazione dell’altrui diritto, sia possibile mediante indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell’indirizzo “url”, alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti.   

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Cass. Sez. I, sent. 19 marzo 2019, n. 7709 – Genovese, pres.; Nazzicone, est.; De Renzis, P.M. (conf.) – R. (avv. Assumma) c. Y. (avv. Colella). (Rigetta, App. Milano 25 settembre 2014)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Servizi della società dell’informazione – Responsabilità in materia di c.d. “caching” – Art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003 – Obbligo di rimozione dei contenuti – Condizioni.

Nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità in materia di eliminazione dei contenuti nell’ambito della c.d. “caching”, attività consistente nel trasmettere su un rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando l’autorità amministrativa o giurisdizionale gli abbiano intimato di procedervi; diversamente, al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di “caching”, la legge non richiede di rimuovere spontaneamente determinati contenuti sol perché reso edotto dalla loro natura illecita mediante una diffida extragiudiziale o la proposizione di una domanda giudiziale.

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Cass. Sez. III, ord. 27 marzo 2019, n. 8453 – Armano, pres.; D’Arrigo, est.; Matera, P.M. (conf.) – A. (avv. Frontoni) c. T. (avv. Zoppini). (Cassa con rinvio, App. Milano 17 ottobre 2016)

Poste e radio telecomunicazioni pubbliche – Servizi di telecomunicazione – Radio e Televisione – Impianti ed esercizio Impianti di telecomunicazione – Installazione su sede stradale – Canone imposto dal codice della strada – Entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche – Persistenza del principio di onerosità – Fondamento – Fattispecie.

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell’onerosità dell’uso della sede stradale da parte dell’operatore di telecomunicazioni, posto che l’art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento alla installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l’occupazione della sede o delle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico da luogo ad una servitù che viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di un’indennità nella misura stabilita dall’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell’errato principio di gratuità dell’installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco temporale in parte antecedente all’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche).   

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Cass. Sez. VI, ord. 5 marzo 2019, n. 6417 – Iacobellis, pres.; Delli Priscoli – A. (Avv. Gen. Stato) c. C (aav. Cantillo). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Sez. Dist. Salerno 8 giugno 2017)

Riscossione delle imposte – A mezzo ruoli (Tributi diretti) (Disciplina anteriore alla riforma tribitaria del 1972) – Riscossione esattoriale – Pagamento delle imposte – Cartelle Cartella di pagamento – Irrituale notifica a mezzo pec – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Configurabilità – Ragioni. 

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti apparenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ( in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.  (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. Trib., 30 ottobre 2018, n. 27561.

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Cass. Sez. Un., ord. 19 febbraio 2019, n. 4888 – Mammone, pres.; Genovese, est. – D. (avv. Boscolo) c. Z. (Regola giurisdizione)

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa  – In genere Attività del “provider” nell’infrastruttura di rete e nell’attività di WISP – Controversia tra privati per interferenze a causa della costruzione di un nuovo impianto – Giurisdizione del giudice ordinario. 

La controversia insorta fra soggetti provati in ordine all’interferenza nell’esercizio dell’attività commerciale di “provider” di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché nell’attività di WISP (“wifi internet”), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, reso operativo a breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura), e tale da essere idoneo ad interferire nelle trasmissioni dalla stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, quando faccia valere non l’illegittimità del provvedimento rilasciato all’altro imprenditore (per la costruzione dell’impianto ovvero per il suo esercizio come emittente autorizzata), ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall’interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attività d’impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell’impianto a trasmettere via etere.

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Cass. Sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5652 – Didone, pres.; De Chiara, est.; P.M. Zeno (conf.) – R. (avv. Piva) c. F. (Rigetta, App. Bologna 22 aprile 2014)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Istanza di fallimento – Notificazione effettuata da Avvocato a mezzo PEC – Puntualizzazione della nozione di “pubblici elenchi” ai fini della notifica a mezzo PEC – Disposta mediante l’art. 16 ter del d.l. n. 197 del 2002 – Notifica effettuata in data precedente all’entrata in vigore – Validità ed efficacia – Fondamento. 

Non è affetta da nullità la notificazione dell’istanza di fallimento, eseguita da un avvocato e recapitata presso l’indirizzo PEC della società destinataria comunicato al registro delle imprese, trattandosi di registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse, e pertanto dotato di un indirizzario rientrante nella nozione di “pubblico elenco” di cui all’art. 3, comma 3 bis, della legge n. 53 del 1994, sebbene la notifica fosse stata effettuata prima che l’art. 16 ter del d.l. n. 179, conv. con modif. con legge n. 221 del 2013, provvedesse alla puntualizzazione della nozione di “pubblici elenchi”.  

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Cass. Sez. I, ord. 13 febbraio 2019, n. 4251 – Didone, pres.; Campese, est.; P.M. De Matteis (conf.) – B. (avv. Gnignati) c. F. (Cassa con rinvio, Trib. Bergamo 15 aprile 2014)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – In genere Cd. “Marcatura temporale” – Nozione – Data certa del documento – Sussistenza – Fattispecie. 

La cd. “marcatura temporale” è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronica una “firma digitale del documento” alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all’ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validità temporale di cui al d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato – Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. – la “marca temporale”indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).

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Cass. Sez. I, ord. 8 febbraio 2019, n. 3860 – De Chiara, pres.; Pazzi, est.; P.M. Zeno (conf.) – F. (avv. Servello) c. K. (avv. Luminoso) (Cassa con rinvio, Trib. Cagliari 27 dicembre 2013)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Concordato preventivo – Approvazione – Voto – Adesioni alla proposta – In genere Voto espresso a mezzo p.e.c. prima del deposito della relazione e dell’adunanza dei creditori – Validità – Condizioni – Configurabilità del voto in dissenso – Presupposti – Necessità estensione contraddittorio – Omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale di omologazione – Conseguenze – Nullità del giudizio e del decreto di omologa. 

In tema di concordato preventivo, il voto espresso, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo p.e.c., prima del deposito della relazione di cui all’art. 172 l. fall. e dell’adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore, e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180, comma1, l. fall., sicché la pretermissione della notifica del decreto che fissa l’udienza camerale relativa al giudizio di omologazione al creditore dissenziente comporta una violazione del contraddittorio e, di conseguenza, la nullità del giudizio così instauratosi e del decreto di omologa omesso al suo esito.

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Cass. Sez. II, ord. 21 febbraio 2019, n. 5141 – Matera, pres.; Casadonte, est.; P.M. Patrone (conf.) – F. (avv. Boccanera) c. P. (avv. Borschi) (Rigetta, Trib. Macerata 3 novembre 2014)

Prova civile – Documentale (prova) – Riproduzioni meccaniche – Valore probatorio Documenti “SMS” – Riconducibilità all’art. 2712 c.c. – Efficacia probatoria – Effetti del disconoscimento. 

Lo “short message service (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevante ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti e alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri messi di prova, comprese le presunzioni (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto).

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Cass. Sez. 6 – 2, ord. 27 febbraio 2019, n. 5778 – D’Ascola, pres.; Abete, est. – B. (avv. Squarcia) c. A. (avv. Manzi) (Rigetta, App. Roma 4 ottobre 2017)

Prova civile – Documentale (prova) – Riproduzioni meccaniche – Valore probatorio “Telefax” – Valore probatorio – Sussistenza. 

La riproduzione di un atto mediante il servizio “telefax” rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accertare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza – con l’utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile – del contenuto dei documenti (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. Lav., 20 marzo 2009, n. 6911.

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Cass. Sez. III, ord. 26 febbraio 2019, n. 5495 – Frasca, pres.; Rossetti, est.; P.M. Soldi (conf.) – P. (Avv. Gen. St.) c. F. (avv. Santucci) (Cassa e decide nel merito, App. L’Aquila 29 luglio 2015)

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Decorrenza Impugnazioni – Termine breve ex art. 325 c.p.c. – Comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria – Equipollenza alla notificazione della sentenza – Esclusione – Ragioni.   

In tema di impugnazioni, la comunicazione della sentenza integrale a mezzo PEC da parte della cancelleria non produce i medesimi effetti della notificazione delle sentenza e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto consente al destinatario di acquisire la legale scienza dell’avvenuto deposito ma non è atto esclusivamente destinato a provocare l’impugnazione.

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Cass. Sez. III, ord. 14 febbraio 2019, n. 4319 – Amendola, pres.; Fiecconi, est.; P.M. Basile (conf.) – G. (avv. Iovino) c. F. (avv. Nicastro) (Rigetta, App. Palermo 25 maggio 2016)

Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Correzione Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo – Ambito applicativo – Errore derivante da sostituzione di “file” informatico – Epigrafe pertinente ma svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo afferente a diversa controversia – Utilizzabilità – Fondamento. 

Il procedimento di correzione degli errori materiali e di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile “ictu oculi”, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del “file” informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un’epigrafe pertinente, uno “svolgimento del processo”, dei “motivi della decisione” ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l’estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta (1).

(1) In senso difforme Cass. Sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2815.

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Cass. Sez. 6 – 3, ord. 6 febbraio 2019, n. 3540 – Frasca, pres.; Rubino, est. – L. (avv. Bianchi) c. I. (Rigetta, App. Catanzaro 3 marzo 2017)

Responsabilità civile – Diffamazione – Ingiurie ed offese – In Genere Diffamazione a mezzo email – Contestualità dell’inoltro – Necessità – Insussistenza – Ragioni. 

In tema di diffamazione a mezzo email, non è necessario il contemporaneo inoltro ad una pluralità di destinatari, posto che l’attitudine lesiva dell’onore è insita nell’idoneità del mezzo prescelto ad un’ampia diffusività e prescinde dalla contestualità della ricezione del messaggio.

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Cass. Sez. 6 – 1, ord. 13 febbraio 2019, n. 32231 – Genovese, pres.; Sambito, est. – I. (avv. Padalino) c. C. (avv. La Malfa) (Rigetta, App. Caltanissetta 30 marzo 2018)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Controricorso – Notificazione Controricorso per cassazione in forma di documento informatico – Notifica a mezzo PEC – Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico – Deposito di copia non autenticata del controricorso telematico – Conseguenze – Ammissibilità – Limiti.

In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito di copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’inammissibilità ove il contro ricorrente depositi copia informale del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quando il ricorrente non contesti la conformità dell’atto analogico depositato con l’originale ricevuto presso la propria casella PEC.

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Cass. Sez. 6-1, ord. 23 gennaio 2019, n. 1717 – Scaldaferri, pres.; Giacinto, est. – C. (avv. Migliaccio) c. P. (Cassa con rinvio, App. Napoli 27 dicembre 2016)

Procedimento civile – In genere Giudizi dinanzi al tribunale iniziati dopo il 30 giugno 2014 ed anche anteriori alla modifica dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 ad opera del d.l. n. 83 del 2015 – Deposito per via telematica anziché con modalità cartacee – Mera irregolarità – Raggiungimento dello scopo – Fattispecie. 

Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’art. 16 bsd del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non da luogo a nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti (Nella specie, la S.C. ha considerato tempestivo – nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014 – il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall’ufficio giudiziario, avvero il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772.

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Cass. Sez. I, 23 gennaio 2019, n. 1875 – Giancola, pres.; Genovese, est.; P.M. Sorrentino (conf.) – C. (avv. Mantelli) c. G. (avv. Sigillò) (Cassa con rinvio, App. Milano 22 febbraio 2016)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – Immagine – In genere Fotografie relative alla vita privata di una persona nota – Illecita divulgazione – Pregressa manifestazione di volontà del titolare del diritto a vietarne a chiunque la pubblicazione – Diritto al risarcimento del danno patrimoniale – Fondamento.

Dall’espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) non discende l’abbandono del diritto all’immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro vero, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell’ipotesi di plurime violazioni d legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa.

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Cass. Sez. Lav., ord. 31 gennaio 2019, n. 2942 – Bronzini, pres.; Balestrieri, est.; P.M. Celeste (conf.) – G. (avv. Romano) c. E. (avv. Lemmo) (Cassa con rinvio, App. Napoli 7 maggio 2014)

Procedimento civile – Notificazione – Al Procuratore Comunicazioni di cancelleria a mezzo PEC – Elezione di domicilio digitale presso un determinato avvocato del collegio difensivo – Rilevanza – Fattispecie. 

In tema di comunicazioni di cancelleria, qualora nell’atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all’indirizzo PEC di altro difensore (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l’appello sebbene il decreto di fissazione di udienza, di cui all’art. 435 c.p.c., fosse stato comunicato all’indirizzo PEC di un codifensore diverso da quello indicato).

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Cass. Sez. 6 – L, ord. 29 gennaio 2019, n. 2362 – Curzio, pres.; Cavallaro, est. – A. (avv. Cavallone) c. R. (avv. Vesci) (Rigetta, App. Roma 9 dicembre 2016)

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Decorrenza Processo civile telematico – Redazione della sentenza in formato elettronico – Pubblicazione – Modalità – Decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione – Individuazione. 

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diventa ostensibile agli interessati (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. II, 9 ottobre 2018, n. 24891.

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Cass. Sez. 6 – L., ord. 9 gennaio 2019, n. 393 – Curzio, pres.; Doronzo, est. – S. (avv. Perri) c. E. (avv. Cizza) (Dichiara inammissibile, Trib. Crotone 23 luglio 2015)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notificazione con modalità telematiche – Termini- Fattispecie. 

In tema di notificazione con modalità telematica, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso notificato con modalità telematiche, in quanto la ricevuta di accettazione risultava generata alle ore 21.01 dell’ultimo giorno utile) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. Lav., 30 agosto 2018, n. 21445.

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Cass. Sez. Lav., 4 gennaio 2019, n. 83 – Di Cerbo, pres.; Amendola, est.; P.M. Matera (conf.) – U. (avv. Forgione) c. E. (avv. Mandelli) (Rigetta, App. Milano 28 gennaio 2016)

Procedimento civile – Notificazione – Al Procuratore Rito cd. Fornero – Opposizione – Termine breve per la proposizione del reclamo – Decorrenza – Dalla comunicazione di cancelleria a mezzo PEC – Individuazione indirizzo PEC del difensore – Modifica art. 125 c.p.c. “ratione temporis” applicabile – Indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi – Necessità – Diverso indirizzo risultante dall’atto –  Irrilevanza. 

Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide il ricorso in opposizione decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza a mezzo PEC, comunicazione che, dopo le modifiche apportate al comma 1 dell’art. 125 c.p.c. della l. 114 del 2014, di conversione del d.l. n. 90 del 2014 (applicabile “ratione temporis”), deve avvenire all’indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi o da registri accessibili alla pubblica amministrazione, restando irrilevante l’eventuale indicazione nell’atto di un diverso indirizzo.

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