Massimario di giurisprudenza penale (2018-2019)

Cass. Pen., Sez. V, sent. 2 maggio 2019, n. 18284 – Catena, pres.; Tudino, est.; P.M. Birritteri – Z.D., ric. (Dichiara inammissibile, App. Messina 1 novembre 2017)

Accesso abusivo a casella di posta elettronica – Violazione di corrispondenza – Modificazione delle credenziali di accesso – Danneggiamento di dati informatici – Responsabilità – Fattispecie. 

In ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui all’art. 615-ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635-bis e ss. c.p., nel caso in cui, all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso, consegue l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.

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Cass. Pen., Sez. V, sent. 20 marzo 2019, n. 12546 – Vessichelli, pres.; Miccoli, est.; P.M. Salzano – A.A., ric. (Rigetta, App. Messina 5 aprile 2017)

Reato di diffamazione a mezzo internet – Aggravante – Rimozione dei contenuti offensivi – Responsabilità – Fattispecie. 

Il blogger risponde dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantiene consapevolmente. In particolare la non tempestiva attivazione da parte del blogger al fine di rimuovere i commenti offensivi pubblicati da soggetti terzi sul suo blog equivale non al mancato impedimento dell’evento diffamatorio – rilevante ex art. 40, comma 2, c.p., ma alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività dei contenuti pubblicati su un diario che è gestito dal blogger stesso.

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Cass. Pen., Sez. V, sent. 27 febbraio 2019, n. 8541 – De Gregorio, pres.; Settembre, est.; P.M. Fimiani – P.U., ric. (Rigetta, App. Ancona 12 aprile 2016)

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo a sistema informatico – Reato di pericolo – Fattispecie. 

Integra il reato previsto dall’art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violano le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. Lo scopo della norma è  quello di inibire “ingressi abusivi” nel sistema informatico, per cui non assume rilievo ciò che l’agente riesce a carpire indebitamente (se notizie riservate o altrimenti recuperabili), ma l’ingresso stesso, non sorretto da ragioni collegate al servizio (pubblico o privato) svolto. La norma in questione configura, infatti, un reato di pericolo che si concretizza ogniqualvolta l’ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo di notizia eventualmente appresa.  

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Cass. Pen., Sez. V, sent. 29 gennaio 2019, n. 2905 – Fumo, pres.; Borrelli, est.; P.M. Cesqui – B.D., ric. (Dichiara inamissibile, App. Palermo 13 settembre 2017)

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo a sistema informatico – Conoscenza delle credenziali d’accesso – Ius excludendi alios – Fattispecie. 

L’accesso all’account Facebook altrui, finanche con credenziali lecitamente conosciute, costituisce accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p. (1).

(1) In senso conforme Cass. Pen, Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 2942; Cass. Pen., Sez. VI, 12 gennaio 2018, n. 11378; Cass. Pen., Sez. V, 6 giugno 2017, n. 52572.

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Cass. Pen., Sez. V, sent. 8 gennaio 2019, n. 565 – Zaza, pres.; Morosini, est.; P.M. Mignolo – L., ric. (Rigetta, App. Milano 10 luglio 2017)

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo a sistemi informatico – Comunicazione via e-mail di informazioni riservate – Concorso nel reato – Sussistenza – Fattispecie. 

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.), la condotta del dipendente di un istituto di credito che si trattenga nel sistema informatico della Banca per compiere un’attività vietata, ossia la trasmissione a mezzo di mail aziendale della lista ad un collega dello stesso istituto, non autorizzato a prenderne cognizione, in ciò violando i limiti dell’autorizzazione che egli aveva ad accedere e a permanere in quel sistema informatico protetto (1).

(1) In senso conforme Cass. Pen, Sez. Un., 18 maggio 2017, n. 41210.

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Cass. Pen., Sez. Un., sent. 15 novembre 2018, n. 51815 – Carcano, pres.; Andronio, est.; P.M. Iacoviello – M.D., ric.  (Dichiara inammissibile, App. Palermo 21 ottobre 2016)

Diffusione di materiale pedopornografico – Art. 600 ter, comma 1, c.p. – Legge 6 febbraio 2006, n. 38. 

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, comma 1, n. 1), non è (più) necessario l’accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico prodotto. Tale elemento, in considerazione delle modifiche introdotte dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, non costituisce un presupposto per la sussistenza del reato in parola, diversamente da quanto precedentemente ritenuto in via interpretativa. Parimenti irrilevante è il pericolo di diffusione del materiale pedopornografico in punto di determinazione del discrimen tra le fattispecie di cui agli artt. 600 ter e 600 quater c.p. Quest’ultima fattispecie, residuale rispetto al reato di pornografia minorile (stante l’espressa clausola di riserva contenuta nell’art. 600 quater c.p.), incrimina la condotta di chi, senza concorrere nella produzione del materiale pornografico realizzato utilizzando minori, tuttavia se lo procuri o lo detenga.

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Cass. Pen., Sez. I, sent. 5 novembre 2018, n. 49988 – Di Tomassi, pres.; Centonze, est.; P.M. Di Leo – (Regola giurisdizione)

Truffa telematica – Carte di credito ricaricabili – Luogo di consumazione del reato – Competenza territoriale. 

La competenza territoriale in ordine al reato di truffa online, sub specie del delitto di truffa contrattuale, si radica, ai sensi dell’art. 8 c.p.p., nel luogo di consumazione, per tale intendendosi il luogo in cui la persona offesa ha effettuato il versamento del denaro sulla carta di pagamento ricaricabile, atteso che tale operazione, avente carattere irrevocabile, ha contestualmente determinato sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

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Cass. Pen., Sez. VI, sent. 4 giugno 2018, n. 24937 – Fidelbo, pres.; Costantini, est.; P.M. Tampieri – G.I., ric. (Annulla con rinvio, App. Milano 24 ottobre 2016)

Invio dell’atto tramite PEC – Validità della notifica.  

In ipotesi di invio dell’atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna ad una determinata data e ora dell’allegato notificato, è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche, costituendo l’eventuale omesso invio del relativo atto allegato una mera irregolarità (1).

(1) In senso conforme Cass. Pen, Sez. II, 3 novembre 2016, n. 52517.

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Cass. Pen., Sez. V, sent. 16 maggio 2018, n. 21710 – Vessichelli, pres.; Amatore, est.; P.M. Pinelli – M.R., ric. (Rigetta, Trib. Libertà Salerno 26 ottobre 2017)

Impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali – Art. 64 disp. att. c.p.p. – artt. 149 e 150 c.p.p. – Trasmissione atti a mezzo PEC – Decorrenza del termine di cui all’art. 311 c.p.p.   

In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le modalità da seguirsi per rendere l’atto correttamente e regolarmente trasmesso (e dunque legalmente conoscibile) sono quelle specificatamente indicate dal combinato disposto dell’art. 64 disp. att. c.p.p., commi 3 e 4, e dagli artt. 149 e 150, codice di rito, con la necessità che la copia dell’atto trasmesso sia accompagnata dall’attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria in calce all’atto della trasmissione dell’originale dell’atto stesso, e che la comunicazione e trasmissione dell’atto avvenga con le modalità indicate nel decreto motivato all’uopo rilasciato dal giudice. Ne consegue che, qualora la trasmissione degli atti attraverso il mezzo della pec, non avvenga con le modalità sopra descritte, allora deve ritenersi che il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art. 311 c.p.p., comma 5 bis, non possa fissarsi nel momento di ricezione, all’indirizzo postale, della pec da parte dell’ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della pec e la verifica della integralità degli atti trasmessi.

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Cass. Pen., Sez. IV, sent. 11 maggio 2018, n. 21056 – Izzo, pres.; Di Salvo, est. – S.D., ric. (Rigetta, Trib. Catanzaro 26 aprile 2017)

Opposizione a decreto penale – Notificazione via PEC – Inammissibilità – Fattispecie.

In assenza di norma specifica che consenta, nel sistema processuale penale, alle parti, il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.

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Cass. Pen., Sez. V, sent. 16 aprile 2018, n. 16751 – Zaza, pres.; Pezzullo, est.; P.M. Di Nardo – R.L., ric. (Annulla con rinvio, App. Milano 14 settembre 2016)

Diffamazione a mezzo internet – Responsabilità dell’amministratore del sito – Concorso nel reato – Esclusione – Fattispecie.

In tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook). (Nel caso di specie, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria.

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