Massimario di giurisprudenza civile. Apr – Mag – Giu 2019

Cass. Sez. I, ord. 27 giugno 2019, n. 17328 – Valitutti, pres.; Ghinoy, est.; Matera, P.M. (conf.) – N. (avv. Froldi) c. M. (Cassa con rinvio, App. Ancona 17 gennaio 2018)

Procedimento civile – In genere Deposito telematico di atti processuali – Perfezionamento – Fattispecie.  

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012, e modificato dall’art. 51, comma 3, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall’art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove invece è previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Nell’enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente depositato l’atto di appello, nella specie da proporsi nella forma del ricorso, la cui ricevuta di avvenuta consegna era stata emessa alle ore 15, 26 dell’ultimo giorno di scadenza, anche se l’esito positivo del controllo automatico era stato comunicato il giorno successivo).     

*

Cass. Sez. I, ord. 14 giugno 2019, n. 16112 – Genovese, pres.; Fidanzia, est. – E. (avv. Carso) c. C. (avv. Tarsia) (Cassa con rinvio, Trib. Bari 11 novembra 2014)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Ammissione al passivo – In genere Credito tributario – Insinuazione del concessionario – Estratto del ruolo – Sufficienza – Copie su supporto analogico di un documento informatico – Efficacia probatoria – Condizioni – Fondamento.  

Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dell’ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all’originale (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31190.

*

Cass. Sez. I, sent. 11 giugno 2019, n. 15712 – Genovese, pres.; Di Marzio, est.; De Renzis, P.M. (conf.) – D. (avv. Pazzaglia) c. G. (Avv. Gen. Stato) (Rigetta, Trib. Roma 25 maggio 2016)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Procedimento in materia di “privacy” – Spese – Compensazione – Art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 – Motivazione – Necessità – Fattispecie-

Nel procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, la compensazione delle spese “per giusti motivi”, prevista dall’art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (nel testo vigente prima dell’abrogazione disposta dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 101 del 2018), deve basarsi su considerazioni giuridiche o di fatto idonee a rendere manifeste le ragioni della disposta compensazione. (Nella specie, la S.C., nel correggere la motivazione del Tribunale, basata sull’inapplicabilità dell’art. 92 c.p.c., ha rilevato che il Garante aveva compensato le spese in considerazione dell’adesione del titolare del trattamento alla domanda nel corso del procedimento).

*

Cass. Sez. II, ord. 11 giugno 2019, n. 15662 – Manna, pres.; Sabato, est.; Capasso, P.M. (conf.) – M. (avv. Russo) c. M. (Avv. Gen. Stato) (Cassa con rinvio, App. Napoli 17 ottobre 2017)

Procedimento civile – In genere Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 – Iscrizione a ruolo telematica nel fascicolo della fase monitoria – Mera irregolarità – Fondamento.  

In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell’atto introduttivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 – a prescindere dalla questione riguardante l’esistenza all’interno del software di un’opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con consequenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l’emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l’originale istanza ex l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l’invio telematico di un atto successivo alla “definizione” della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamente del deposito – pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l’opposizione, solo da una p.e.c. “manuale” da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell’atto -, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all’identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell’ufficio di cancelleria l’avvenuto deposito.

*

Cass. Sez. lav., sent. 19 giugno 2019, n. 16421 – Nobile, pres.; Arienzo, est.; Celentano, P.M. (conf.) – C. (avv. Imperio) c. B. (avv. Lucisano). (Rigetta, App. Bari 17 ottobre 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Procedimento – In genere Notificazioni della sentenza impugnata a mezzo PEC – Decorrenza del termine breve – Idoneità – Condizioni – Contestazione – Rilevanza – Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notifica nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal contro ricorrente con riferimento alla prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il ricorrente ne aveva contestata la regolarità in relazione all’estrazione della copia su supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a un seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest’ultima) (1).  

(1) In senso conforme Cass. Sez. VI, 28 novembre 2017, n. 28339.

*

Cass. Sez. V, sent. 20 giugno 2019, n. 16557 – Zoso, pres.; Balsamo, est.; Giacalone, P.M. (conf.) – E. (avv. Cimetti) c. L. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna 1 luglio 2013)

Prova civile – Documentale (prova) – Copie degli atti – Fotografiche Prova documentale – Disconoscimento ex art. 2719 c.c. – Modalità – Fattispecie.

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso) (1).   

 (1) In senso conforme Cass. Sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633.

*

Cass. Sez. V, ord. 18 giugno 2019, n. 16253 – Perrino, pres.; Catallozzi, est.; De Augustinis, P.M. (conf.) – A. (Avv. Gen. Stato) c. G. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. L’Aquila 18 gennaio 2011)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) – Accertamento e riscossione – In Genere IVA – Scritture contabili – Scritture meccanografiche e cartacee – Equipollenza – Presupposti – Fattispecie.

In tema di IVA, ai fini della regolarità fiscale delle contabilità d’impresa, il principio della equipollenza delle registrazioni meccanografiche a quelle cartacee postula che i relativi dati, in sede di controlli ed ispezioni, possano essere stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. (Nella specie, la S.C. ha negato l’esistenza di tale regolarità in quanto il contribuente, in sede di controllo, aveva dedotto che i dati richiesti erano memorizzati su appositi supporti informatici non presenti in sede e che avrebbe potuto stamparli solo successivamente presso un’altra sede rispetto a quella in cui era in corso il controllo).  

*

Cass. Sez. V, sent. 7 giugno 2019, n. 15450 – Chindemi, pres.; Stalla, est.; Basile, P.M. (conf.) – G. (avv. Garavaglia) A. (Avv. Gen. Stato). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano 13 aprile 2016)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) – Imposta di registro – Riscossione dell’imposta – Soggetti obbligati Procedura telematica di registrazione – Notaio rogante – Responsabilità del pagamento della maggiore imposta liquidata dall’Ufficio – Configurabilità – Limiti – Imposta principale – Definizione – Fattispecie.

In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio rispende in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative. (Nella specie, la S.C. ha accolto nel merito il ricorso di un notaio contro un avviso di liquidazione che aveva assoggettato ad imposta proporzionale, anziché fissa, un atto costitutivo di un “trust”auto dichiarato, nel rilievo che la sussumibilità di tale negozio come atto traslativo dipendesse da valutazioni giuridico-interpretative dell’Ufficio, sicché la maggiore imposta che ne era scaturita era qualificabile come complementare, al cui pagamento il notaio non era obbligato quale responsabile d’imposta).   

*

Cass. Sez. Un., sent. 25 maggio 2019, n. 14697 – Mammone, pres.; Acierno (est.); Matera P.M. (conf.) – G. (avv. Scuderi) c. P. (Rigetta, Corte dei Conti, sez. giurid. Centr., App. Roma 18 settembre 2014)

Corte dei conti – Attribuzioni – Giurisdizionali – Contenzioso contabile – Giudizio di conto – In Genere Gioco lecito mediante apparecchi connessi alla rete telematica di cui all’art. 110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931 – Concessionario per  la realizzazione e conduzione operativa della rete – Qualifica di agente contabile – Configurabilità – Obbligo di presentazione del conto giudiziale – Necessità – Fondamento. 

Il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art. 10, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest’ultimo.

*

Cass. Sez. Un., sent. 25 maggio 2019, n. 14697 – Mammone, pres.; Acierno (est.); Matera P.M. (conf.) – G. (avv. Scuderi) c. P. (Rigetta, Corte dei Conti, sez. giurid. Centr., App. Roma 18 settembre 2014)

Comunità europea – In Genere Gioco lecito mediante apparecchi o congegni elettronici – Disciplina nazionale – Principi dell’Unione Europea in tema di libertà di stabilimento – Compatibilità – Fondamento. 

I principi elaborati dalla Corte di giustiziai dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d’interesse generale o di ordine pubblico. Sono pertanto compatibili con il diritto dell’Unione le restrizioni del legislatore italiano sull’attività d’impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica, di cui è previsto l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tali restrizioni sono giustificate dalla necessità, per un verso, di tutelare l’ordine pubblico, scongiurando, con un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d’azzardo illecito e, per l’altro, di salvaguardare l’interesse generale al contrasto della ludopatia, consentendo all’autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell’attività di gioco lecito ed, anzi, è facilitato dalla rete telematica.

*

Cass. Sez. I, sent. 15 maggio 2019, n. 12997 – Bisogni, pres.; Fidanzia (est.); Capasso P.M. (conf.) – I. (avv. Tavormina) c. G. (Cassa con rinvio, App. Torino 30 giugno 2016)

Procedimento civile – Difensori – Mandato alle liti (procura) – In Genere “Class action” – Adesione di consumatori e utenti tramite fax e posta elettronica – Ammissibilità. 

Nelle azioni di classe, introdotte a norma dell’art. 140 bis del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), i consumatori e gli utenti possono aderire all’azione comune anche tramite fax e posta elettronica, senza l’osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità, e a cura dei soggetti, di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

*

Cass. Sez. I, sent. 14 maggio 2019, n. 12847 – Bisogni, pres.; Iofrida (est.); Capasso P.M. (conf.) – S. (avv. Mandel) c. I. (avv. Gasparin). (Rigetta, App. Roma 16 luglio 2015)

Beni – Immateriali – Diritto d’autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) – Diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) – In Genere Diritto d’autore – Obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti multimediali commercializzati – Regola tecnica – Notificazione alla Commissione europea – Necessità – Omissione – Contrasto con il diritto comunitario – Sussistenz Distinzione tra profili tecnici e profili tributari – Irrilevanza – Fattspecie.  

L’obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti multimediali riproducenti opere dell’ingegno destinate alla commercializzazione costituisce una “regola tecnica” che, non essendo stata notificata alla Commissione europea – fino alla revisione della materia attuata con il d.p.c.m. n. 31 del 2009, con cui si è provveduto alla detta notificazione – ai sensi delle direttive nn. 83/189/CEE e 98/34/CEE, contrasta, come ritenuto da Carte di Giustizia U.E. 8 novembre 2007, C-20/2005, con il diritto comunitario e, pertanto, non può essere fatto valere nei confronti dei privati, senza che possa distinguersi, al fine di compensare gli oneri sostenuti dalla SIAE, tra un “regola tecnica” riguardante l’obbligo di marcatura ed etichettatura e l’imposizione del pagamento di un tributo per ogni supporto commercializzato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto indebiti i versamenti in favore della SIAE per ciascun supporto multimediale contenente “software” gratuiti e dimostrativi allegato quale inserto a una rivista cartacea).

*

Cass. Sez. VI-2, ord. 23 maggio 2019, n. 14140 – Lombardo, pres.; Abete (est.) – L. (avv. Bruno) c. C. (avv. Montesanto). (Cassa e decide nel merito, App. Salerno 25 gennaio 2018)

Procedimento civile – Notificazione – Al Procuratore Domicilio digitale – Avvocato esercente fuori circoscrizione – Notificazione dell’atto di appello – Omessa indicazione dell’indirizzo PEC in atti – Irrilevanza – Notificazione presso l’indirizzo PEC notificato al Consiglio dell’Ordine – Necessità – Notificazione presso la cancelleria – Nullità – Eccezione. 

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2011, conv. Con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGindE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause non imputabili al destinatario (1).  

 (1) In senso conforme Cass. Sez. III, 8 giugno 2018, n. 14914.

*

Cass. Sez. Lav., sent. 24 maggio 2019, n. 14251 – Di Cerbo, pres.; Pagetta (est.); Celentano P.M. (conf.) – M. (avv. Ribaudo) c. U. (avv. Del Borrello). (Cassa con rinvio, App. Milano 11 novembre 2015)

Negozi giuridici – Unilaterali – Recettizi Telefax – Prova dell’invio – Presunzione di avvenuta ricezione – Sussistenza – Condizioni – Conseguenze – Fattispecie.

Prova civile – Documentale (prova) – Riproduzioni meccaniche – Valore probatorio In genere.  

Una volta dimostrato l’avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l’onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l’applicazione del predetto principio ad un atto interruttivo ella prescrizione, pur in presenza di un rapporto di trasmissione del documento ad un numero di telefax che, se corrispondente a quello del destinatario, avrebbe imposto a questi di dimostrare l’impossibilità di conoscere l’atto per causa non imputabile).  (1).  

 (1) In senso conforme Cass. Sez. VI, 27 luglio 2017, n. 18679.

*

Cass. Sez. Lav., sent. 20 maggio 2019, n. 13532 – Di Cerbo, pres.; Pagetta (est.); Cimmino P.M. (conf.) – C. (avv. Pinelli) c. E. (avv. Gentile). (Rigetta, App. Roma 6 marzo 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Procedimento – In genere Comunicazione telematica – Impossibilità per “casella piena” – Imputabilità del destinatario – Comunicazione mediante deposito in cancelleria – Legittimità – Comunicazione ad altro avvocato del collegio difensivo – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

Procedimenti speciali – Procedimento in materia di lavoro e di previdenza – Procedimento di primo grado – In genere.   

Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della capienza della casella PEC del destinatario è evento imputabile a quest’ultimo; di conseguenza, è legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. In l. n. 221 del 2012, come modificato dall’art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. In l. n. 114 del 2014, senza che, nell’ipotesi in cui il destinatario della comunicazione sia costituito nel giudizio con due procuratori, la cancelleria abbia l’onere, una volta andato a buon fine il primo tentativo di comunicazione, di tentare l’invio del provvedimento all’altro procuratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l’opposizione proposta dal lavoratore avverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, della l. n. 92 del 2012, comunicata all’indirizzo PEC di uno dei suoi procuratori e non consegnata per “casella piena”, reputando irrilevante che la cancelleria non avesse tentato la comunicazione al secondo procuratore ed avesse invece eseguito la comunicazione telematica ad entrambi i difensori costituiti del datore di lavoro) (1).  

 (1) In senso conforme Cass. Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7029.

*

Cass. Sez. V, sent. 14 maggio 2019, n. 12756 – Zoso, pres.; Cavallari (est.); Giacalone P.M. (conf.) – R. (avv. Altieri) c. C. (avv. Curreli). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Cagliari 21 maggio 2014)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) – Tributi locali posteriori alla riforma tributari del 1972 Tributi locali – Avviso di accertamento – Adozione di sistemi informativi automatizzati – Sottoscrizione – Sostituzione con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile – Legittimità – Ragioni – Art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995 – Abrogazione – Esclusione.   

In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia (1).  

 (1) In senso conforme Cass. Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 20628.

error: Content is protected !!