Massimario di giurisprudenza civile. Lug – Ago – Set 2019

Cass. Sez. Un, ord. 8 luglio 2019, n. 18257 – Mammone, pres.; Acierno, est. – A. (avv. Della Marra) c. M. (Regola giurisdizione)

Giurisdizione civile – Straniero (giurisdizione dello) – In genere – Trasporto aereo internazionale – Acquisto del titolo di viaggio avvenuto in via telematica – Azione risarcitoria per danni – Giurisdizione – Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999 – Criterio del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto – Domicilio acquirente – Configurabilità.  

In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all’acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente “on line”, può radicarsi nel domicilio degli acquirenti – quale luogo nel quali gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo – così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall’art. 33, comma 1, della Convezione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.     

*

Cass. Sez. I, sent. 17 luglio 2019, n. 19151 – Didone, pres.; Lamorgese, est.; De Renzis, P.M. (conf.) – D. (avv. Antonucci) c. F. (avv. Macario) (Cassa con rinvio, Trib. Foggia 5 febbraio 2016)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Opposizione allo stato passivo – In genere Costituzione in giudizio dell’opponente – Modalità – Deposito cartaceo anziché per via telematica – Ammissibilità – Effetti dell’erroneo deposito – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Sussistenza.  

Il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche prevista in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l’eventuale vizio dell’atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all’altra parte per svolgere le proprie difese.

*

Cass. Sez. III, sent. 5 luglio 2019, n. 18074 – De Stefano, pres.; Porreca, est.; Cardino, P.M. (conf.) – M. (avv. Imperio) c. I. (Rigetta, Corte App. Sez. Dist. Taranto 22 febbraio 2016)

Prova civile – Documentale (prova) – Copie degli atti – Fotografiche Disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche prodotte nel corso di processo esecutivo – Tempestività – Onere di disconoscimento – Prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione – Necessità.

L’art. 2718 c.c. che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove già risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all’esecuzione (1).  

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25170.

*

Cass. Sez. 6-3, ord. 18 luglio 2019, n. 19434 – Frasca, pres.; Iannello, est. – P. (avv. Cirvilleri) c. G. (Avv. Borrometi) (Cassa con rinvio, App. Catania 12 ottobre 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Ricorso – In genere Ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa – Ammissibilità – Condizioni.  

È ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorché l’originale ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria la prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originale cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attesta sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.

*

Cass. Sez. II, ord. 27 settembre 2019, n. 24180 – San Giorgio, pres.; Cosentino, est. – B. (avv. Accebbi) c. M. (Cassa con rinvio, App. Venezia 6 marzo 2017)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 – Notifica a mezzo PEC – Iscrizione al ruolo effettuata non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente a quello della scadenza del termine – Ricezione della comunicazione di mancata accettazione del ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico – Istanza di remissione in termini – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di opposizione notifica a mezzo PEC ex art. 5-ter dell l. n. 89 del 2001, ove l’iscrizione a ruolo sia stata effettuata non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine, la ricezione della comunicazione di mancata accettazione del ricorso quattro giorni dopo il deposito telematico rende ammissibile l’istanza di rimessione in termini, poiché le istruzioni impartite agli uffici giudiziari dal Ministero della giustizia con circolare del 23 ottobre 2015 – ove è ritenuto consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello della ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia – sono oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati il ragionevole affidamento che l’esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione dello stesso, sì da poter i medesimi rimediare tempestivamente, ove emergessero eventuali anomalie della procedura, ai vizi del predetto deposito.  

error: Content is protected !!