I siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni

Sommario: 1. Introduzione; 2. Le principali caratteristiche dei siti istituzionali; 3. Il contesto normativo in materia di siti istituzionali pubblici; 4. Le disposizione del codice dell’amministrazione digitale; 5. Il principio di trasparenza.

1. – Introduzione

La creazione dei siti istituzionali pubblici è lo strumento più immediato a disposizione delle amministrazioni per lo sviluppo dei servizi in rete, quali la conoscibilità al pubblico delle informazioni e l’interazione continua tra la PA, i cittadini e le imprese.

Le prime indicazioni per la costruzione dei siti istituzionali sul web delle amministrazioni pubbliche si rinvengono già nel d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, a seguito del quale sono state avviate le prime ricerche sul tema dell’accessibilità delle tecnologie e sono state stilate le prime linee guida risalenti al 2001.

Ma, è soltanto a seguito dell’emanazione del codice dell’amministrazione digitale del 2005 che i siti web delle pubbliche amministrazioni sono diventati uno strumento istituzionale. Gli artt. 52 ss. del cad delineano i principi cui le amministrazioni devono conformarsi nella realizzazione dei siti istituzionali.

2. – Le principali caratteristiche dei siti istituzionali

Il contesto normativo che si è stratificato negli anni, fino alle più recenti disposizioni legislative del 2015 e del 2016, ha definito quelli che devono essere gli elementi essenziali dei siti pubblici.

Il sito istituzionale è una vetrina che presenta l’amministrazione all’esterno, ed ha una valenza strategica per il settore pubblico: non solo permette di comunicare con l’esterno, quanto rende possibile lavorare insieme ad altri e di condividere informazioni tra uffici, di realizzare pratiche di integrazione tra basi di dati e tra procedure, e forme di collaborazione con soggetti esterni a una determinata amministrazione.

A tal fine, i siti istituzionali devono essere progettati in modo da essere ‘usabili’ e ‘accessibili’.

Il web si definisce usabile quando le informazioni sono organizzate e strutturate in maniera da consentire la massima fruibilità. Dunque, quando l’informazione sia chiara, omogenea e scritta con un linguaggio comune.

È, invece, accessibile quando i siti sono progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di soggetti affetti da disabilità, fisiche o sensoriali, o condizionati dall’uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli.

L’accessibilità, quindi, altro non è che la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni.

3. – Il contesto normativo in materia di siti istituzionali pubblici

La normativa di riferimento che riguarda i siti istituzionali delle PA comprende, in particolar modo, la circolare del Ministero della funzione pubblica del 13 marzo 2001, n. 3; la legge del 9 gennaio 2004, n. 4, recante linee guida per favorire l’accesso alle persone disabili agli strumenti ed ai servizi informatici, e il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante requisiti tecnici e diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici; il codice dell’amministrazione digitale; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante diposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale, entrata in vigore il 28 agosto 2015.

In tema di trasparenza, molto importanti sono la legge 18 giugno 2009, n. 69 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; ed il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (cd. FOIA), in materia di semplificazione degli obblighi di pubblicazione e introduzione del diritto di accesso civico generalizzato. A seguito del FOIA sono state emanate dall’Anac, con delibera 1309 del 28 dicembre 2016, le linee guida operative sull’attuazione dell’accesso civico generalizzato e le linee guida sugli obblighi di trasparenza.

4. – Le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale

Secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, aggiornato al 2018, le pubbliche amministrazioni realizzano i propri siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i. recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente.

5. – Il principio di trasparenza

Uno dei principi fondamentali nella gestione di un sito istituzionale è la trasparenza.

Essa è intesa, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.lgs. 150/2009, come “accessibilità totale” di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli andamenti gestionali, dell’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, dell’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte dei cittadini.

Già con la riforma operata dal d.lgs. 150/2009 e dalla riforma del codice dell’amministrazione digitale del 2010, ad opera del decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre, era stato previsto che i siti istituzionali delle PA si arricchissero di nuovi contenuti volti a garantire la trasparenza e l’economicità dell’azione amministrativa.

La nuova sezione, introdotta dalla riforma, denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, avrebbe dovuto contenere i programmi, i piani e le relazioni di performance e il relativo stato di attuazione; l’ammontare complessivo dei premi stanziati e l’ammontare di quelli effettivamente distribuiti; i nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e di coloro che rivestono incarichi d’indirizzo politico-amministrativo; gli incarichi conferiti, a qualunque titolo, a dipendenti pubblici e soggetti privati.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione online determina il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. L’accesso telematico ai dati dovrà essere affiancato da più tradizionali strumenti d’informazione, per garantire un supporto adeguato anche a chi non abbia, per diversi motivi, facile accesso al web.

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