Massimario di giurisprudenza civile. Ott – Dic 2018

Cass. Sez. 6-1, ord. 13 dicembre 2018, n. 32231 – Genovese, pres.; Sambito, est. – I. (avv. Padalino) c. C. (avv. La Malfa) (Rigetta, App. Caltanissetta 30 marzo 2018)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Controricorso – Notificazione Controricorso per cassazione in forma di documento informatico – Notifica a mezzo PEC – Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico – Deposito di copia non autenticata del controricorso telematico – Conseguenze – Ammissibilità – Limiti.  

In conformità con la disciplina vigente in relazione al ricorso per cassazione, il deposito della copia analogica del controricorso, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’inammissibilità ove il ricorrente deposito copia informazione del proprio atto di costituzione, insieme alle attestazioni delle ricevute della notifica a mezzo PEC, quando il ricorrente non contesti la conformità dell’atto analogico depositato con l’originale ricevuto presso la propria casella PEC.

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Cass. Sez. I, 5 dicembre 2018, n. 31474 – Didone, pres.; Pazzi, est.; Zeno, P.M. (conf.) – V. (avv. Paglia) c. P. (avv. Bernardi) (Rigetta, Trib. Palermo 14 marzo 2016)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Opposizione allo stato passivo – In genere Costituzione in giudizio dell’opponente – Modalità – Invio di messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche – Plurimi invii di messaggi – Ammissibilità – Condizioni – Ragioni – Fattispecie.

In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano con ricorso, quest’ultimo ed il fascicolo di parte contenente i documenti prodotti devono essere depositati contestualmente, stante il disposto dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., sicché, ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi, purché gli stessi siano coevi – cioè strettamente consecutivi – al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del Tribunale nella quale si era tenuto conto soltanto della documentazione depositata dall’opponente lo stesso giorno della costituzione in giudizio, escludendo invece quelle trasmessa a distanza di uno o due giorni.

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Cass. Sez. II, 28 dicembre 2018, n. 33547 – D’Ascola, pres.; Criscuolo, est.; Del Core, P.M. (conf.) – M. (avv. Zambardi) c. V. (avv. Manzi). (Dichiara inammissibile, Trib. Treviso 15 aprile 2013)

Procedimento civile – Notificazione – Al Procuratore Comunicazioni e notificazioni di atti a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) – Mancata istituzione o comunicazione del predetto indirizzo – Esecuzione delle comunicazioni e delle notificazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria – Fattispecie.

Le notificazioni e comunicazione ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata devono essere eseguite, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria quando essi non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posa elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l’art, 136, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida, ai fini del decorso del termine per impugnare, la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. effettuata dalla cancelleria del giudice d’appello con il suo deposito in cancelleria poiché, dall’interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore dell’appellante non era iscritto nel REGINDE, non assumendo rilievo alcuno che tale comunicazione fosse avvenuta anche a mezzo fax) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698.

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Cass. Sez. I, ord. 26 novembre 2018, n. 30532 – Didone, pres.; Di Virgilio, est.; Capasso, P.M. (conf.) – C. (avv. Carboni) c. F. (Rigetta, App. Perugia 1 dicembre 2015)

Procedimento civile – Procedimento fallimentare – Notificazione a mezzo PEC – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio – Idoneità a dimostrare che il messaggio è pervenuto al destinatario fino a prova contraria.

A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui articolo 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare fino a prova contraria, che il messaggio informatico è prevenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26773.

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Cass. Sez. I, ord. 19 novembre 2018, n. 29732 – Didone, pres.; Caiazzo, est.; Vitiello, P.M. (conf.) – S. (avv. Cannata) c. F. (avv. Nicolai). (Rigetta, App. Roma 17 dicembre 2015)

Procedimento civile – Notificazione – A mezzo posta – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio – Idoneità a dimostrare il ricevimento del messaggio al destinatario – Prova contraria – Ammissibilità – Pubblica fede fino a querela di falso – Esclusione – Fondamento – Giudizio di cassazione – Eccezione di nullità per omessa convocazione del debitore in sede prefallimentare – Copia digitale conforme alla RAC completa – Onere di produzione ex art. 372 c.p.c.

In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C.), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall’altro, che l’art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di “opponibilità” ai terzi ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perche le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull’avviso di ricevimenti dall’agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un’attività dello stesso delegata dall’ufficiale giudiziario. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, la parte che, per contrastare l’eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, voglia dimostrare l’avvenuta notificazione telematica del ricorso e della fissazione dell’udienza, ha l’onere di estrarre copia digitale e di attestarne la conformità alla R.a.c. completa, producendola ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

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Cass. Sez. I, ord. 9 novembre 2018, n. 28803 – Didone, pres.; Campese, est.; Capasso, P.M. (conf.) – E. (avv. Contaldi) c. L. (Rigetta, App. Torino)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Procedimento – Audizione dell’imprenditore – Notificazione del ricorso e del decreto in mancanza di indirizzo PEC – Passaggio della notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale – Presupposto di irreperibilità – Condizioni.

La notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all’irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese. Tale presupposto dell’irreperibilità ricorre anche laddove si accerti che, in precedenza, la società è stata in concreto rintracciata presso la sede risultante dal registro, purché l’ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente ricerca del destinatario ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili.

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Cass. Sez. III, ord. 29 novembre 2018, n. 30846 – Vivaldi, pres.; Frasca, est.; Fresa, P.M. (conf.) – V. (avv. Marraffino) c. P. (avv. Scarlato). (Dichiara improcedibile, App. Napoli 25 luglio 2014)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Deposito di atti – Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio – Autenticazione copia sentenza d’appello – Da parte di avvocato conferitario della procura speciale – Idoneità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell’assunzione del patrocinio, l’autenticazione della copia della sentenza d’appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, essendo stata l’autenticazione della copia della sentenza impugnata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato).

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Cass. Sez. lav., 12 novembre 2018, n. 28928 – Di Cerbo, pres.; Blasutto, est.; Celeste, P.M. (conf.) – C. (avv. Impellizzeri) c. A. (Avv. Gen. St.). (Rigetta, App. Venezia 16 marzo 2017)

Lavoro – Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporti di lavoro autonomo, distinzioni) – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Per giusta causa – Dipendente dell’Agenzia delle’Entrate – Reiterato accesso abusivo a banche dati – Licenziamento per giusta causa – Configurabilità.  

È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi alla banca dati dell’amministrazione.

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Cass. Sez. III, ord. 20 ottobre 2018, n. 27480 – Amendola, pres.; Di Florio, est.; Matera, P.M. (conf.) – T. (avv. Bocchini) c. S. (Dichiara inprocedibile, Trib. Salerno 7 gennaio 2016)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Deposito di atti – Del ricorso Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso – Limiti. 

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e non notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio  (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. Un., 17 luglio 2018, n. 22438.

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Cass. Sez. 6 – L, ord. 17 ottobre 2018, n. 25948 – Doronzo, pres.; Spena, est. – A. (avv. D’Angelo) c. L. (avv. Rizzo) (Dichiara inprocedibile, App. Napoli 13 dicembre 2016)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Procedimento – Pronuncia in camera di consiglio Ricorso per cassazione – Procedimento per la decisione in camera di consiglio – Notificazioni della cancelleria ai difensori delle parti del decreto di fissazione dell’udienza camerale – Notifica all’indirizzo telematico risultante dai pubblici registri – Necessità – Notificazione ad altro indirizzo risultante negli scritti difensivi – Esclusione.

Il decreto di fissazione dell’udienza, ex art. 380 bis, comma2, c.p.c., è ritualmente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.c. e dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l’eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi.

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Cass. Sez. Lav., 10 ottobre 2018, n. 25086 – Bronzini, pres.; Leone, est.; Visonà, P.M. (conf.) – C. (avv. Favalli) c. T. (avv. Mazzarella) (Rigetta, App. Bologna 10 giugno 2016)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Regime ex art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 – Indicazione della  PEC in ricorso ai soli fini delle comunicazioni – Limite all’utilzzo della PEC – Esclusione.

Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall’art. 51 del d.l. 112 del 2008 – abilitativo dell’esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni – grazie all’adozione dei correlati decreti attuativi, l’utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacché una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d’essere in un sistema proiettato verso la de materializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione.

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Cass. Sez. II., 9 ottobre 2018, n. 24891 – Matera, pres.; Grasso, est. – F. (avv. Putignano) c. E. (Cassa con rinvio, App. Torino 26 febbraio 2014)

Provvedimenti del giudice civile – “Ius superveniens” – Pubblicazione (deposito della) Processo civile telematico – Redazione della sentenza in formato elettronico – Data di pubblicazione ai fini del decoerso del termine cd. “lungo” di impugnazione – Individuazione.

In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

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