Massimario di giurisprudenza civile. Lug – Sett 2018

Cass. Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620 – Rordorf, pres.; Campanile, est.; Iacovello, P.M. (conf.) – A. (avv. Vitale) c. D. (avv. Pantano). (Dichiara inammissibile, App. Messina 12 febbraio 2015)

Procedimento civile – Notificazione – Nullità – Sanatoria Notificazione della sentenza ad indirizzo tratto da pubblici elenchi – Omissioni del codice fiscale e della dizione “notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994” – Raggiungimento dello scopo – Fattispecie.

L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto costituisse mera irregolarità la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 de 1994” e l’inserimento del codice fiscale del soggetto notificante, essendo pacifico tra le parti l’avvenuto perfezionamento della notifica (1).

(1) In senso conforme Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., Sez. I, 31 agosto 2017, n. 20625.

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Cass. Sez. Un., 28 settembre 2018, n. 23620 – Rordorf, pres.; Campanile, est.; Iacovello, P.M. (conf.) – A. (avv. Vitale) c. D. (avv. Pantano). (Dichiara inammissibile, App. Messina 12 febbraio 2015)

Procedimento civile – Notificazione – Al Procuratore Notificazione della sentenza a mezzo PEC – Indirizzo del destinatario risultante dai pubblici elenchi tra cui l’albo degli avvocati – Validità – Fondamento.

In materia di notificazione al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6 bis del d.lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

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Cass. Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438 – Mammone, pres.; Vincenti, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) – G. (avv. Vaccarella) c. E. (avv. Clarizia). (Dichiara estinto il processo, Cons. St.  Roma 12 gennaio 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Deposito di atti – Del ricorso Deposito di copia non autenticata di ricorso telematico – Conseguenze – Improcedibilità del ricorso – Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel vaso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c.) (1).

(1) In senso difforme Cass., Sez. 6, 22 dicembre 2017, n. 30918.

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Cass. Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438 – Mammone, pres.; Vincenti, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) – G. (avv. Vaccarella) c. E. (avv. Clarizia). (Dichiara estinto il processo, Cons. St.  Roma 12 gennaio 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Controricorso – Notificazione Ricorso in forma di documento informatico – Notifica a mezzo PEC – Sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico – Necessità.  

In tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico notificato in via telematica, l’atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

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Cass. Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438 – Mammone, pres.; Vincenti, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) – G. (avv. Vaccarella) c. E. (avv. Clarizia). (Dichiara estinto il processo, Cons. St.  Roma 12 gennaio 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Controricorso – Notificazione Ricorso in originale digitale e notificato telematicamente – Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna non autenticate – Onere di disconoscimento del controricorrente – Necessità.  

In tema di giudizio per cassazione ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del contro ricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c).

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Cass. Sez. 6-1, ord. 25 settembre 2018, n. 22757 – Genovese, pres.; Di Marzio, est. – E. (avv. Tanzi) c. P. (Dichiara improcedibile, App. Roma 19 luglio 2016)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Deposito di atti – Della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio Sentenza notificata con modalità telematica – Deposito telematico della sentenza notificata – Inammissibilità – Deposito di copia analogica – Completa attestazione di conformità – Necessità.   

In tema di ricorso per cassazione redatto in forma analogica ma notificato via PEC, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per ritenere soddisfatto l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente non può procedere al deposito telematico della sentenza, della quale deve invece estrarre e depositare copia analogica, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità agli originali digitali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994.

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Cass. Sez. Lav., ord. 10 settembre 2018, n. 21965 – Manna, pres.; Ponterio, est., Gaeta, P.M. (conf.) – C. (avv. Rizzo) c. A. (avv. D’Amico) (Rigetta, App. Taranto 18 maggio 2016)

Lavoro – Lavoro subordinato (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Per giusta causa Comunicazioni in “chat” privata – Diritto alla segretezza – Sussistenza – Conseguenze – Condotta diffamatoria – Configurabilità – Esclusione.

In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una “chat” privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse.

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Cass. Sez. I, ord. 29 agosto 2018, n. 21362 – Bisogni, pres.; Guido, est.; Capasso, P.M. (conf.) – N. (avv. Comito) c. M. (Avv. Gen. St.) (Rigetta, Trib. Roma 24 marzo 2014)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Trattamento dei dati personali da parte di forze di polizia – Archivi del centro elaborazione dati interforze presso il Dipartimento di pubblica sicurezza – Cancellazione dati iscritti prima dell’emanazione del d.p.r. n. 15 del 2018 – Termine ventennale ex art. 10, c. 3 lett. f) – Applicabilità – Fondamento.

In tema di iscrizione al Ced dei dati relativi ad una persona sottoposta ad indagini penali, definite con l’archiviazione in data anteriore all’emanazione del regolamento di attuazione dei principi del codice della privacy, relativamente al trattamento dei dati per finalità di polizia, è applicabile, in quanto norma di carattere sostanziale, l’art. 10, comma 3, lett. f) del predetto regolamento, che fissa in venti anni dall’emissione del provvedimento di archiviazione il termine per la conservazione dei dati.

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Cass. Sez. I, ord. 22 agosto 2018, n. 20946 – Genovese, pres.; Di Marzio, est.; Sorrentino, P.M. (conf.) – D. (avv. Bergamo) c. A. (Cassa con rinvio, App. Venezia 3 luglio 2017)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notifica di provvedimento impugnabile – A mezzo P.E.C. – Presso il domicilio eletto anagrafico – Idoneità a far decorrere il termine breve – Esclusione – Fondamento.

La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliata rio in senso fisico, in mancanza di elezione dell’indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l’impugnazione.

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Cass. Sez. I, ord. 22 agosto 2018, n. 20947 – Genovese, pres.; Di Marzio, est.; Sorrentino, P.M. (conf.) – R. (avv. Ratto) c. N. (avv. De Vincenzo) (Dichiara inammissibile, App. Milano 10 ottobre 2016)

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Termini brevi Notificazione di sentenza mediante posta elettronica certificata – Indicazione dell’oggetto della comunicazione – Necessità – Esclusione.

In tema di notificazione di una sentenza a mezzo pec, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell’oggetto del messaggio, della natura dell’atto notificato, non produce l’inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni della cancelleria che pervengono all’indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall’ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l’invalidità o l’inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell’atto contenuto al suo interno.

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Cass. Sez. Lav., 30 agosto 2018, n. 21445 – Napoletano, pres.; Marotta, est.; Sanlorenzo, P.M. (conf.) – S. (avv. Rubino) c. S. (avv. Mauro) (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria 1 dicembre 2016)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notifica con modalità telematiche – Termini – Fattispecie.

In tema di notificazione con modalità telematiche, l’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00,  ai sensi dell’art. 3 bis, comma3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per il quale era stata richiesta la notifica con modalità telematiche l’ultimo giorno utile oltre le ore 21,00) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. 6, 22 dicembre  2017, n. 30766.

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Cass. Sez. Lav., ord. 16 agosto 2018, n. 20747 – Manna, pres.; Bellè, est.; Celeste, P.M. (conf.) – G. (avv. Salonia) c. S. (avv. Patrizi) (Dichiara inammissibile, App. Roma 11 aprile 2016)

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – In genere Termine breve – Decorrenza – Notificazione telematica – Copia della sentenza priva di regolare attestazione di conformità – Idoneità – Condizioni.

La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all’originale, ma la cui relata contenga l’indicazione della data di pubblicazione e l’attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell’atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il vizio sebbene nella prima parte della relata la sentenza fosse stata indicata come notificata in forma cartacea e, in seguito, come atto sottoscritto digitalmente).

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Cass. Sez. Lav., ord. 16 agosto 2018, n. 20747 – Manna, pres.; Bellè, est.; Celeste, P.M. (conf.) – G. (avv. Salonia) c. S. (avv. Patrizi) (Dichiara inammissibile, App. Roma 11 aprile 2016)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notificazione atti con firma digitale – Attestato di conformità del difensore – Contenuto – Vizi dell’atto – Onere di allegazione e prova – Sussistenza.

Con riferimento agli atti muniti di firma digitale, quali le ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica o la relata di notifica, l’attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell’originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l’esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione.

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Cass. Sez. I, ord. 9 luglio 2018, n. 18006 – Campanile, pres.; La Morgese, est.; De Augustinis, P.M. (conf.) – R. (avv. Ruffolo) c. L. (avv. Trotta). (Rigetta, Trib. Roma 14 settembre 2016)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – Immagine – Tutela – In genere Informazione fornita con il servizio televisivo – Diffusione dell’immagine di persona ripresa di nascosto – Legittimità – Condizioni.

La presenza di condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, nonché dall’art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico e d autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fii della completezza e correttezza dell’informazione fornita (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15360.

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Cass. Sez. I, ord. 9 luglio 2018, n. 18006 – Campanile, pres.; La Morgese, est.; De Augustinis, P.M. (conf.) – R. (avv. Ruffolo) c. L. (avv. Trotta). (Rigetta, Trib. Roma 14 settembre 2016)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Trattamento dati personali – Finalità giornalistica – Assenza del consenso dell’interessato – Legittimità – Condizioni – Fattispecie.

Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato, del diritto all’identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall’art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento del danno per lesine della riservatezza, il giornalista che aveva divulgato la conversazione ripresa con una telecamera nascosta all’insaputa dell’interlocutore, in violazione dell’art. 2 del codice deontologico dei giornalisti, che vieta artifici e pressioni indebite nell’attività di raccolta delle notizie). 

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Cass. Sez. I, 2 luglio 2018, n. 17278 – Genovese, pres.; Di Marzio, est.; Sorrentino, P.M. (conf.) – A. (Avv. Gen. St.) c. A. (avv. Gigli). (Cassa e decide nel merito, Trib. Arezzo 20 settembre 2016)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Trattamento illecito di dati personali – Art. 23 d.lgs. n. 196 del 2003 – Necessità di consenso informato e specifico dell’interessato – Fattispecie.

In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad una trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di “newsletter” su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti.

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Cass. Sez. II, ord. 5 luglio 2018, n. 17665 – Giusti, pres.; Criscuolo, est.; Capasso, P.M. (conf.) – C. (avv. Panucci) c. G. (Avv. Gen. St.). (Rigetta, Trib. Pavia 13 agosto 2015)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Dati personali – Definizione – Dati identificativi – Distinzione – Nome, cognome e indirizzo di posta elettronica – Classificazione come dati personali – Conseguenze – Applicabilità dell’art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003 – Informativa preventiva – Necessità.  

La nozione di “dato personale”contempla qualsiasi informazione che consenta di identificare, anche indirettamente, una determinata persona fisica e ricomprende pure i “dati identificativi”, quali il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica, i quali sono dati personali che premettono la detta identificazione direttamente. Da ciò consegue che anche per utilizzare questi ultimi dati è prescritta la previa informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. “codice della privacy”) ai fini dell’acquisizione del consenso degli interessati all’impiego dei dati di loro pertinenza. 

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Cass. Sez. 6-3, ord. 31 luglio 2018, n. 20198 – Amendola, pres.; Cirillo, est. – R. (avv. Ferraro) c. Z. (avv. Curatola). (Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria 10 maggio 2017)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notifica telematica – Esecuzione nell’ultimo giorno utile – Tempestività – Valutazione – Individuazione dell’ora di emissione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna – Rilevanza – Fondamento.  

Il principio di scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario si applica anche alle notifiche eseguite con modalità telematica, nel senso che per il primo (il notificante) il momento perfezionativo è determinato dall’emissione della ricevuta di accettazione e per il secondo (il destinatario) da quella di emissione della ricevuta di avvenuta consegna. Ne consegue che, trovando applicazione anche per le notificazioni eseguite per via telematica, l’art. 147 c.p.c., secondo il quale le notifiche devono essere eseguite tra le ore 7 e le ore 21, si deve considerare tardiva la notifica spedita alle 20.55 dell’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione ma la cui ricevuta di accettazione sia stata emessa dopo le ore 21 con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio alle ore 7 del giorno successivo, ovvero quando il termine era già spirato.

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Cass. Sez. 6-Lav., ord. 18 luglio 2018, n. 19078 – Doronzo, pres.; Doronzo, est. – R. (avv. Riccardi) c. I. (Dichiara inammissibile, App. Napoli 27 marzo 2015)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Controricorso – Notificazione Ricorso in originale analogico e notificato telematicamente – Prova del perfezionamento della notifica – Deposito di copie analogiche del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna – Attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994 – Necessità – Termine per il deposito.  

In tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa sia notificato per via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994; tale produzione rileva sul piano dell’ammissibilità del ricorso e può intervenire ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

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Cass. Sez. 5, ord. 20 luglio 2018, n. 19381 – Chindemi, pres.; Delli Priscoli, est., Sorrentino, P.M. (conf.) – C. (avv. Aguglia) c. M. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste 16 marzo 2010)

Tributi (in generale) – Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – Sanzioni civili e amministrative – In genere Tardiva trasmissione telematica della dichiarazione del contribuente da parte del professionista delegato  – Responsabilità del professionista – Sussistenza – Prova contraria – Oggetto – Conseguenze.  

In tema di sanzioni amministrative comminate per tradiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti ad un soggetto che svolga professionalmente tale compito, lo stesso è tenuto a dimostrare di aver esercitato la propria attività con la diligenza di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., con la conseguente irrilevanza sia di disguidi tecnici (nella specie i cd. “errori bloccanti”), sia di circostanze ampiamente prevedibili che possono essere efficacemente prevenute con l’anticipata individuazione di un eventuale sostituto, quali la malattia, l’infortunio o l’indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore.

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Cass. Sez. 5, ord. 20 luglio 2018, n. 19381 – Chindemi, pres.; Delli Priscoli, est., Sorrentino, P.M. (conf.) – C. (avv. Aguglia) c. M. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste 16 marzo 2010)

Tributi (in generale) – Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – Sanzioni civili e amministrative – In genere  Trasmissione tardiva  della dichiarazione dei redditi in via telematica – Violazione formale non punibile – Esclusione – Fondamento.  

In tema di sanzioni amministrative tributarie, non ha carattere di violazione formale non punibile quella afferente la tardiva trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti da parte del professionista incaricato poiché il rispetto dei relativi termini, da un lato, si correla all’esigenza di permettere un efficace controllo su tali dichiarazioni, in conformità tanto la principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione quanto ai principi dell’equilibrio del bilancio e della capacità contributiva, essendo volto ad evitare errori nella quantificazione delle imposte dovute.

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Cass. Sez. 5, ord. 13 luglio 2018, n. 18693 – Perrino, pres.; Catallozzi, est., Cuomo, P.M. (conf.) – C. (avv. Ubertini) c. A. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma 9 marzo 2011)

Tributi erariali diretti – Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) -Dichiarazione annuale – In genere Dichiarazione trasmessa per via telematica – Mancata accettazione per “errori bloccanti” – Onere della prova a carico del contribuente – Fondamento.  

In tema di dichiarazione dei redditi inviata per via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 322 del 1988 ( nel testo applicabile “ratione temporis”), la regola per la quale la stessa si considera presentata nel giorno nel quale è trasmessa e consegnata in quello della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria trova applicazione anche ove si siano verificati “errori bloccanti” nella trasmissione telematica, in quanto i medesimi sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, pertanto, è in condizione di avvedersi dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione e di porvi tempestivo rimedio. 

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