Massimario di giurisprudenza civile. Apr – Mag – Giu 2020

Cass. Sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147 – Giancola, pres.; Scalia, est.; Matera, P.M. (conf.) – D. (avv. Franceschelli) c. S. (avv. Sardini) (Cassa con rinvio, Trib. Pescara 1 giugno 2017)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – IN GENERE Diritto all’oblio – Definizione – Persistente pubblicazione “on line” di notizia di cronaca – Diritto alla deindicizzazione – Condizioni – Fattispecie.  

Il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione  ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo di tempo, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia pubblicata sul “web”, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola “deindicizzazione” dell’articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz’altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta “on line”, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all’oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione).

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Cass. Sez. 6-1, ord. 20 maggio 2020, n. 9221 – Scaldaferri, pres.; Marulli, est. – G. (Avv. gen. dello Stato) c. P. (avv. Ricchiuto) (Dichiara inammissibile, Trib. Roma 7 giugno 2018)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – In GENERE Controversie riguardanti l’applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003 – Sentenza del tribunale – Maggiorazione della sanzione applicata – Ricorso immediato per cassazione – Inammissibilità – Fondamento.

In tema di controversie concernenti la tutela della riservatezza, è inammissibile il ricorso immediato per Cassazione ex art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, applicabile “ratione temporis”, avverso la sentenza del tribunale che abbia statuito sulla maggiorazione della sanzione irrogata in conseguenza della violazione dell’art. 162, comma 2 bis, decreto cit., non venendo in tal caso in rilievo l’applicazione di norme del codice della “privacy”, la cui violazione costituisce solo l’occasione per l’applicazione della detta sanzione.   

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Cass. Sez. 6-2, ord. 25 maggio 2020, n. 9546 – D’Ascola, pres.; Falaschi, est. – L. (avv. Lojodice) c. M. (Avv. gen. dello Stato). (Dichiara inammissibile, App. Bari 14 novembre 2017)

Impugnazioni civili – Appello – Citazione in appello – Termine e data di comparizione Provvedimento giudiziale in formato cartaceo – Termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 1989 – “Dies a quo” – Attestazione di avvenuto deposito – Rilevanza – Sentenza redatta in formato elettronico – Differenze.

Sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile “ratione temporis” il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 1989, il “dies a quo” coincide con l’attestazione di avvenuto deposito; non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma.

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Cass. Sez. III, sent. 20 maggio 2020, n. 9250 – Vivaldi, pres.; Olivieri, est.; Pepe P.M. (conf.). – B. (avv. De Angelis) c. D. (avv. Nigro). (Cassa con rinvio, App. Roma 26 novembre 2015)

Bilancio degli enti pubblici – Stato – In genere Pignoramento presso terzi di ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista – Vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. in favore del creditore – Condizioni – Anteriorità del pignoramento al perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Tesoreria dello Stato.   

Nel procedimento espropriativo presso terzi contro un ente sottoposto a regime di tesoreria unica mista ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 720 del 1984, il vincolo di indisponibilità ex art. 2915, comma 1, c.c. sulle risorse pubbliche trasferite sul conto corrente in contabilità speciale si produce in favore del creditore procedente a condizione che la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. sia anteriore al perfezionamento della procedura telematica (disciplinata dal d.m. 4 agosto 2009) di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra il tesoriere (a sua volta creditore dell’ente) e la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

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Cass. Sez. III, ord. 12 maggio 2020, n. 8815 – Travaglino, pres.; D’Arrigo, est.; Mistri P.M. (conf.) – R. (avv. Macone) c. S (avv. Bajetto). (Rigetta, Trib. Genova 17 aprile 2018)

Procedimento civile – Difensori – Mandato alle liti – In genere Attestazione di conformità della procura alle liti – Deposito in occasione dell’iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico – Ammissibilità – Art. 125, comm2, c.p.c. – Applicabilità alla notifica a mezzo PEC – Sussistenza.

L’attestazione di conformità all’originale della procura alle liti può essere prodotta contestualmente all’iscrizione a ruolo e al deposito del fascicolo telematico, trovando applicazione l’art. 125, comma2, c.p.c. anche se la notifica dell’atto introduttivo è avvenuta a mezzo PEC.

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Cass. Sez. III, sent. 5 maggio 2020, n. 8459 – Armano, pres.; Olivieri, est.; Basile P.M. (conf.) – F. (avv. Gobbi) c. B. (avv. Corradi) (Rigetta, App. Venezia 28 novembre 2017)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Trattamento dei dati personali in sede giudiziaria- Utilizzo mediante attività processuale – Violazione della disciplina dettata a tutela della riservatezza – Esclusione – Fondamento – Obbligo di automatica distruzione del dato – Esclusione – Presupposti – Fattispecie.  

In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito di un processo; in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all’autorità giudiziaria e, in tal sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all’accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit. e costituisce specifico obbligo dell’ente pubblico titolare dello stesso trattamento, senza che rilevi, a suo carico, un automatico dovere di distruzione del dato in esame in base al disposto dell’art. 16 del menzionato d.lgs. che, al contrario, ben può essere ceduto all’ausiliario nominato dal giudice. (Principio ribadito dalla S.C. con riguardo ad una fattispecie, relativa alla domanda di accertamento dello “status” di figlio naturale, in cui venivano censurate infondatamente sia la condotta dell’azienda ospedaliera, che aveva conservato i dati personali del presunto genitore senza averne disposto la distruzione al termine del trattamento, sia l’operato del consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva acquisito, presso la medesima azienda, i vetrini con i campioni biologici in adempimento dell’incarico affidatogli dal giudice di merito). 

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Cass. Sez. I, ord. 3 giugno 2020, n. 10511 – Genovese, pres.; Di Marzio, est.; De Matteis, P.M. (conf.) – M. (avv. Vitali) c. F. (Enuncia principio ex art. 363, comma1, c.p.c.)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Apertura (dichiarazione) di fallimento – Procedimento – In genere Fallimento – Notificazione del ricorso ex art. 15 l. fall. – Rinnovazione – A cura dei ricorrente.

In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 15 l. fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.  

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Cass. Sez. 6-2, ord. 1 giugno 2020, n. 10355 – D’Ascola, pres.; Tedesco, est. – M. (avv. Frosini) c. P. (avv. Marsala Fanara) (Cassa con rinvio, App. Palermo, 8 maggio 2018)

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Termini brevi Indicazione dell’indirizzo PEC – Mancata limitazione alle sole comunicazioni – Conseguenze – Notificazione della sentenza presso il domicilio eletto – Inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione – Sussistenza – Fattispecie.  

L’indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d’appello presso il domiciliata rio, anziché presso l’indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S. C. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza d’appello notificata all’indirizzo PEC indicato nell’atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere “le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio”).

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Cass. Sez. III, sent. 26 giugno 2020, n. 12890 – Armano, pres.; Iannello, est.; Sgroi P.M. (conf.) – R. (avv. Garofalo) c. A. (avv. Rauso) (Cassa con rinvio, App. Trieste 21 ottobre 2016)

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Effetti – Per il fallito – Rapporti processuali (Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti – Termine per la riassunzione – Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. – Idoneità di fini della decorrenza del termine – Requisiti – Fattispecie.

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43 l. fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all’uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l’evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita – non colpita dall’evento – nel giudizio in cui la conoscenza legale dell’interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).

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