Massimario di giurisprudenza civile. Gen – Feb – Mar 2020

Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2020, n. 1982 – Graziosi, pres.; Dell’Utri, est.; Sgroi, P.M. (conf.) – N. (avv. Camici) c. B. (avv. Carluccio) (Dichiara inammissibile, App. Firenze 25 maggio 2017)

Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Termini brevi Notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve – Specifica elezione di domicilio del destinatario presso la cancelleria – Notifica presso la cancelleria – Validità – Notifica al domicilio digitale – Necessità – Esclusione.  

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l’introduzione del “domicilio digitale” (art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014) resta valida la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi domicilio.

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Cass. Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5372 – De Chiara, pres.; Caiazzo, est. – M. (avv. Cantoni) c. M. (Avv. gen. dello Stato) (Cassa con rinvio, Trib. Cagliari 14 marzo 2018)

Procedimento civile – In genere Procedimento civile – Deposito telematico di atti processuali – Atti fiscalmente non in regola – Rifiuto del cancelliere – Esclusione – Fattispecie.

Nei procedimenti civili il rifiuto da parte del cancelliere, ex art. 285 del d.P.R. n. 115 del 2002, degli atti fiscalmente non in regola – introdotto allorché il deposito degli atti era solo quello cartaceo -, non si applica qualora l’atto introduttivo sia stato trasmesso alla cancelleria in via telematica. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento col quale il tribunale, a fronte del ricorso di un richiedente protezione internazionale depositato telematicamente, aveva dichiarato l’irricevibilità del medesimo perché sprovvisto di marca da bollo).   

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Cass. Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4721 – Scotti, pres.; Caiazzo, est.; Cardino, P.M. (conf.) – S. (avv. Santosuosso) c. A. (avv. Cerasi). (Rigetta, App. Milano 10 dicembre 2015)

Beni – Immateriali – Marchio (Esclusività del marchio) – In genere Segni atipici – “Domain name” – Riproduzione di un marchio “forte” altrui – Contraffazione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un “domain name” di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio “grazia.net” in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico al marchio forte “Grazia”, rinominato ed altamente distintivo dell’omonima testata editoriale) .

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Cass. Sez. 6-1, ord. 27 febbraio 2020, n. 5309 – Scaldaferri, pres.; Falabella. – B. (avv. Brianni) c. B (avv. Bresner). (Regola competenza)

Competenza civile – Competenza per territorio – In genere Controversie in materia di violazione della proprietà industriale – Competenza per territorio – Art. 120, comma 6, c.p.i. – Luogo di commissione del fatto – Nozione – Violazione commessa per il mezzo di internet – Luogo di immissione dei contenuti lesivi nel circuito telematico – Conseguenze.   

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui la convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

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Cass. Sez. 6-1, ord. 21 febbraio 2020, n. 4712 – Scaldaferri, pres.; meloni, est. – J. (avv. Majorana) c. M. (Cassa con rinvio, App. Perugia 12 aprile 2018)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notificazione con modalità telematiche – Perfezionamento per il notificante – Generazione della ricevuta di accettazione – Principio di scissione degli effetti – Applicabilità.

In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l’illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell’art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 – nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.    

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Cass. Sez. 6-3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3164 – Frasca, pres.; Gianniti, est. – P. (avv. Balì) c. I. (Dichiara inammissibile, App. Torino 28 marzo 2018)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Controricorso – In genere Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) – Impossibilità per “casella piena” del destinatario – Perfezionamento – Modalità – Fattispecie.  

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto regolare la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato in cancelleria dopo la notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella di posta elettronica del ricorrente).

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Cass. Sez. L, ord. 21 febbraio 2020, n. 4624 – Nobile, pres.; Guido, est.; Matera, P.M. (conf.) – H. (avv. Brighina) c. S. (avv. Rossari). (Dichiara inammissibile, App. Milano 14 febbraio 2018)

Procedimento civile – Notificazione – Al procuratore Notifica a mezzo PEC – Perfezionamento – Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna – Presunzione di conoscenza – Sussistenza – Mancata visione degli allegati – Onere di informazione a carico del destinatario – Sussistenza.

In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell’atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall’art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà dei cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all’utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all’inconveniente, sicché all’inerzia consegue il perfezionamento della notifica.  

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Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3965 – Greco, pres.; Dell’Orfano, est. – F. (avv. Ferrara) c. A. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 13 febbraio 2018)

Avvocato e procuratore – In genere Notificazione o comunicazione al difensore – Invio tramite P.E.C. – Mancata consegna – Imputabilità o meno al destinatario – Conseguenze.  

La mancata consegna all’avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata (cd. P.E.C.) produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l’utilizzo delle forme ordinare previste dal codice di rito.

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Cass. Sez. Un., ord. 4 marzo 2020, n. 6074 – Travaglino, pres.; Guido, est. – M. (avv. Mazzola) c. C. (Dichiara inammissibile, Corte suprema di Cassazione Roma, 17 marzo 2017)

Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Procedimento – In genere Deposito telematico – Inammissibilità – Ragioni. 

Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che l’operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo datato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16 bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l’applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione.

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Cass. Sez. I, ord. 27 marzo 2020, n. 7559 – Giancola, pres.; Campese, est.; Matera, P.M. (conf.)  – P. (avv. Amodio) c. R. (avv. Malavenda) (Rigetta, Trib. Milano, 17 febbraio 2018)

Personalità (diritti della) – Riservatezza – In genere Archivio storico “on line” di un quotidiano – Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo – Diritto all’oblio – Condizioni – Fattispecie.

È lecita la permanenza di un articolo di stampa nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l’articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l’archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost, della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, tesa ad ottenere la cancellazione dall’archivio “on line” di un quotidiano, dell’articolo che si riferiva ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto).

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Cass. Sez. III, ord. 5 marzo 2020, n. 6176 – Armano, pres.; Olivieri, est.; Cardino, P.M. (conf.) – S. (avv. Occhipinti) c. P. (avv. Ferlito) (Rigetta, App. Catania, 15 dicembre 2015)

Prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento Copia fotografica o fotostatica – Conformità all’originale – Mancato disconoscimento – Effetti – Incontestabilità della provenienza della scrittura – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all’originale non comporta l’incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all’art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta essere l’autore apparente, con il disconoscimento di cui all’art. 2719 c.c. non si pone in discussione l’autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell’art. 241, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologia sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell’esito dell’accertamento peritale sull’autenticità del documento).

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