Massimario di giurisprudenza civile. Ott – Nov – Dic. 2019

Cass. Sez. I, ord. 21 ottobre 2019, n. 26778 – Sambito, pres.; Fidanzia, est.; E. (avv. Minotti) c. D. (avv. Volpe) (Cassa con rinvio, App. Genova 10 ottobre 2014)

Contratti bancari – In Genere Clausola della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali sensibili – Condizione per l’esecuzione delle operazioni bancarie – Nullità – Fondamento – Fattispecie.  

È nulla, per violazione di norme imperative, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l’esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla “privacy” ed in particolare con il principio di minimizzazione nell’uso dei dati, ex art. 3 del d.lgs. n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili dall’autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall’ordinamento. (Nella specie, la banca aveva bloccato l’operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la “policy” aziendale e ragioni di cautela).

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Cass. Sez. 1, sent. 14 ottobre 2019, n. 25843 – Bisogni, pres.; Guido, est.; Cardino, P.M. (conf.) – D. (avv. Di Paolo) c. F. (avv. Zitiello) (Cassa con rinvio, App. L’Aquila 5 novembre 2014)

Contratti di borsa – In Genere Servizio bancario di “trading on line” – Operazione di acquisto “long overnight” – Previsione dello “stop loss” – Vendita coattiva dei titoli senza il raggiungimento del “prezzo soglia” – Danno – Liquidazione – Criteri – Fattispecie.  

In tema di contratti di borsa effettuati tramite il servizio di “trading on line”, la banca che, gestendo la piattaforma, proceda alla vendita coattiva delle azioni acquistate dal cliente in una operazione di “long overnight” (cd. acquisto allo scoperto), senza il raggiungimento del prezzo fissato ai fini dello “stop loss”, è tenuta a risarcire il danno cagionato al cliente, costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il minor prezzo di rivendita dei titoli, da liquidarsi equitativamente, tenendo presente, al massimo, il prezzo più alto ottenuto dalle azioni nel periodo compreso tra il momento della vendita coattiva e quello dello “stop loss”, poi verificatosi, senza che assuma rilievo, ai fini dell’esclusione del danno, il fatto che il cliente, prima della vendita coattiva, non avesse rivenduto i titoli, nonostante il raggiungimento di un valore anche maggiore al prezzo di acquisto, perché tale condotta non costituisce un elemento dotato di gravità ed univocità ex art. 2729 c.c., dovendo la valutazione presuntiva del comportamento dell’investitore tenere conto del complessivo andamento dei titoli. ( La S.C. ha enunciato il principio in un caso in cui la vendita coattiva era stata eseguita dopo che, nel mercato di riferimento, si era verificato uno scambio ad un prezzo inferiore al “prezzo soglia”, che poi era stato annullato, ma la banca non aveva provveduto ad annullare la vendita effettuata di conseguenza né a riacquistare i titoli venduti).

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Cass. Sez. 3, sent. 29 ottobre 2019, n. 27609 – Amendola, pres.; Iannello, est.; Soldi, P.M. (conf.) – M. (avv. Genna) c. W. (avv. Cutolo) (Rigetta, Trib. Bologna 15 giugno 2017)

Poste e radio telecomunicazioni pubbliche – Servizi di telecomunicazione – Telefoni – In Genere Contratto di utenza telefonica – Malfunzionamento del servizio di connessione analogica – Indennizzo previsto dalla carta dei servizi – Esonero dall’onere di provare il danno – Esclusione – Fondamento.  

Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l’utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall’onere di provare il danno, giacché dall’esistenza e dall’entità del disservizio, rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.

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Cass. Sez. 3, sent. 29 ottobre 2019, n. 27592 – Spirito, pres.; Rossetti, est.; Fresa, P.M. (conf.) – F. (avv. Motta) c. A. (avv. Pattay) (Cassa con rinvio, App. Genova 14 ottobre 2016 )

Responsabilità civile – Diffamazione, ingiurie ed offese – In Genere Diffamazione a mezzo stampa – Esercizio dei diritti di cronaca e critica – Continenza verbale – Toni allusivi, insinuanti, decettivi – Applicazione della scriminante – Esclusione – Fattispecie.  

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminate rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (In applicazione del principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, pur avendo accertato la sussistenza, nella specie, di un articolo dai toni insinuanti ed allusivi, frutto di supposizioni dell’autore circa la vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata, aveva reputato rispettato il limite della continenza verbale e, comunque, affermato l’esistenza della scriminante dell’esercizio dei diritti di cronaca e critica) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822.

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Cass. Sez. I, ord. 12 novembre 2019, n. 29258 – Genovese, pres.; Vella, est. – C. (avv. Acconcia) c. C. (Cassa con rinvio, Trib. Nocera Inferiore 1 luglio 2014)

Fallimento e altre procedure concorsuali – Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) – Formazione dello stato passivo – In Genere Domanda di ammissione al passivo – Trasmissione del ricorso all’indirizzo PEC del curatore – Obbligatorietà – Deposito dell’atto in cancelleria – Improcedibilità – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Condizioni – Omessa comunicazione dell’indirizzo PEC da parte del curatore – Conoscenza o conoscibilità dello stesso – Rilevanza – Onere della prova.

In tema di accertamento del passivo, ai sensi dell’art. 93, comma 2, l. fall. (nel testo sostituito dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 e poi modificato dall’art. 1, comma 19, della l. n. 228 del 2012), il ricorso per insinuazione del passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all’indirizzo PEC del curatore comunicato da quest’ultimo ai creditori, fatti salvi gli effetti della sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all’udienza di verifica; tuttavia, se il curatore non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC ai creditori, la domanda non potrà essere dichiarata improcedibile, salvo che la parte interessata dimostri la conoscenza i la conoscibilità dell’indirizzo comunicato dal curatore al Registro delle imprese.    

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Cass. Sez. V, ord. 27 novembre 2019, n. 30948 – Manzon, pres.; Fichera, est.; Mastroberardino, P.M. (conf.) – E. (avv. Romano) c. A. (Avv. Gen. dello Stato). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma 18 settembre 2017)

Riscossione delle imposte – Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Modalità di riscossione – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione al ruolo – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo PEC – Cartella di pagamento – Copia su supporto informatico – Sottoscrizione con firma digitale – Necessità – Esclusione.

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative in senso diverso.   

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Cass. Sez. VI, ord. 22 novembre 2019, n. 30530 – Greco, pres.; Dell’Orfano, est. – G. (avv. Tognarini) c. A. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Firenze 11 dicembre 2017)

Tributi (in generale) – “Solve et Repete” – Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Procedimento – In genere Processo telematico tributario – Differenze rispetto al processo civile telematico – Firma digitale – Formato.  

In tema di processo tributario telematico, differentemente da quanto previsto per il processo civile telematico, l’unica firma digitale ammessa, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d) del D.M. del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2015, è soltanto quella CADES (ossia un “file” con estensione .p7m).  

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Cass. Sez. VI, ord. 18 novembre 2019, n. 29851 – Greco, pres.; Dell’Orfano, est. – A. (Avv. Gen. dello Stato) c. I. (Dichiara inammissibile, Comm. Trib. Reg. Torino 13 dicembre 2017)

Procedimento civile – Notificazione – In genere Notificazione telematica – Effettuata dall’Avvocato – Esito negativo per fatto imputabile al destinatario – Perfezionamento – Esclusione – Deposito in cancelleria ex art. 16 d.l. n. 179 del 2012 – Validità – Esclusione – Fondamento – Onere del difensore.

In caso di notifica telematica effettuata dall’avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell’atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).   

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Cass. Sez. 1, ord. 17 dicembre 2019, n. 33507 – Cristiano, pres.; Marulli, est. – W. (avv. Cammarata) c. P. (Cassa e decide nel merito, G.di Pace Milano 27 luglio 2018)

Costituzione della Repubblica – Straniero (Condizione dello) Provvedimento prefettizio di espulsione – Comunicazone all’interessato di copia via fax senza attestazione di conformità all’originale – Nullità – Fondamento. 

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all’espellendo venga consegnata soltanto una copia dell’atto via pax non recante l’attestazione di conformità all’originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo del raggiungimento dello scopo (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 17569.

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Cass. Sez. III, sent. 19 dicembre 2019, n. 33769 – Graziosi, pres.; Dell’Utri, est.; Fresa, P.M. (conf.) – A. (avv. Ciprietti) c. M. (avv. Ricci). (Rigetta, App. L’Aquila 7 dicembre 2017)

Prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Verificazione – In Genere Scrittura privata prodotta in copia fotostatica – Affermazione degli eredi dell’apparente sottoscrittore di non conoscere la scrittura del “de cuius” – Produzione della scrittura originale – Necessità – Omissione – Conseguenze in tema di onere della prova.

In tema di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell’apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del “de cuius”, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento – inutilizzabile ai fini istruttori in ragione dell’intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione – con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità .   

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Cass. Sez. V, ord. 19 dicembre 2019, n. 34076 – Bruschetta, pres.; Fuochi Tinarelli, est.; Salzano, P.M., (conf.) – A. (Avv. Gen. dello Stato) c. G. (avv. Gerosa) (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano 9 luglio 2015)

Tributi (in generale) – In genere Prelievo sulle somme giocate mediante apparecchi di intrattenimento (c.d. PREU) – Trasmissione dati difforme – Responsabilità in solido del possessore di locali e del concessionario di rete – Funzione – Concorso nell’illecito – Esclusione – Rafforzamento della garanzia dei flussi tributari – Sussistenza – Conseguenze – Modifica introdotta dall’art. 15, comma 8 quaterdecies, d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 – Retroattività – Esclusione.   

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento ex art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S., nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006 (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie), la responsabilità  solidale gravante, tra gli altri, sul possessore dei locali nel quale sono installati gli apparecchi e sul concessionario di rete titolare del relativo nulla osta non è prevista a titolo di concorso nell’illecito e con funziona sanzionatoria, bensì con finalità di rafforzamento della garanzia dell’integrità dei flussi tributari scaturenti dall’esercizio delle macchine da gioco, con la conseguenza che non è applicabile retroattivamente e non incide su detta responsabilità la modifica operata dall’art. 15, comma 8 quaterdecies, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, relativa all’avvenuta individuazione dell’autore dell’illecito.

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