Il riuso dei dati pubblici

Sommario: 1. Introduzione; 2. Disponibilità, fruibilità e riutilizzabilità dei dati pubblici; 3. Il diritto d’accesso telematico; 4. La normativa sul riuso dei dati pubblici; 5. I soggetti titolari dei dati; 6. Le licenze per il riuso dei dati pubblici; 7. Il divieto di accordi di esclusiva; 8. Esclusioni e limiti al riuso dei dati pubblici.

1. – Introduzione

La possibilità di riuso dei dati pubblici è strettamente connessa alla dematerializzazione del patrimonio informativo delle amministrazioni.

In questo ambito assume un ruolo di fondamentale importanza il principio contenuto nell’art. 50 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) secondo il quale i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie ICT che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati.

Il tema della disponibilità dei dati è stato oggetto della recentissima riforma al codice, attuata dal d.lgs. 217/2017, entrato in vigore il 27 gennaio 2018, che ha modificato l’art. 50.

2. – Disponibilità, fruibilità e riutilizzabilità dei dati pubblici

I concetti chiave su cui il codice incentra l’attenzione sono, da un lato, la disponibilità e fruibilità delle informazioni pubbliche.

Ciascuna amministrazione deve rendere disponibili i dati di cui è titolare in modalità digitale, pur se con alcune tassative limitazioni che attengono all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali (art. 2, comma 6, D.Lgs. 82/2005).

Dall’altro lato, gli ulteriori elementi fondamentali su cui poggia il principio del riuso dei dati pubblici sono quello della riutilizzabilità ed accessibilità ai dati medesimi da parte delle altre amministrazioni e dei privati.

3. – Il diritto d’accesso telematico

Questi principi si pongono come articolazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di cui alla l. 241/90, allo scopo di garantire e semplificare il diritto di accesso ai dati pubblici.

Nel codice dell’amministrazione digitale l’accesso viene espressamente riconosciuto come diritto dall’art. 52, che recita “I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto […]”. Inoltre, le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.

L’accesso telematico, secondo la disposizione dell’art. 2 della Deliberazione dell’AIPA del 23 novembre 2000, n. 51, è stato definito come la consultazione, per via telematica, degli archivi e dei documenti informatici delle PA sia per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte di chi ne abbia interesse, sia per le attività amministrative. E consiste nella visualizzazione e lettura del documento, e nell’estrazione, ossia nella stampa dello stesso o nella possibilità di copiarlo su altro supporto.

 4. – La normativa sul riuso dei dati pubblici

 Richiamando il tema della riutilizzabilità, il codice dell’amministrazione digitale rinvia al D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36.

La normativa in vigore sul riuso dei dati pubblici nasce con lo scopo di permettere che tali dati vengano messi a disposizione di soggetti terzi che vogliano riutilizzarli e sfruttarli, anche a fini commerciali, al fine di creare nuovi servizi e prodotti da immettere sul mercato.

Il D.Lgs. 36/2006 definisce il riuso dei dati pubblici come “l’uso dei dati di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali” (art. 2, comma 1, lett. e), e disciplina le modalità con cui può avvenire.

5. – I soggetti titolari dei dati

Titolari dei dati che possono formare oggetto di riuso sono, dunque, solo le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico, ma non le imprese pubbliche controllate dai poteri pubblici.

Non è previsto, in capo a questi soggetti, un obbligo di consentire il riuso dei dati pubblici; la scelta discende, pertanto, dalla decisione dell’amministrazione o dell’organismo interessato (art. 1, comma 2). L’esercizio di questo potere, d’altro canto, comporta che i soggetti pubblici interessati mettano a disposizione il maggior numero di informazioni, con modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie (comma 4).

6. – Le licenze per il riuso dei dati pubblici

Lo strumento principale per consentire il riuso dei dati è individuato in una licenza standard pubblici, redatta dal titolare del dato e pubblicata sul proprio sito istituzionale (5, comma 1).

Lo schema della licenza contiene le condizioni per il riuso dei dati pubblici e gli eventuali limiti, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché l’indicazione dei mezzi di impugnazione secondo i criteri individuati dallo stesso titolare con proprio provvedimento (art. 8, commi 1 e 2).

I soggetti che intendono riutilizzare i dati devono presentare un’apposita richiesta, cui il titolare del dato risponderà nei trenta giorni successivi (art. 5, comma 2).

7. – Il divieto di accordi di esclusiva

L’art. 11 vieta alle PA di siglare accordi di esclusiva, in modo da favorire il riuso dei dati pubblici da parte di tutti i potenziali operatori sul mercato.

Il divieto viene meno solo quando il riuso dei dati pubblici risulti necessario per l’erogazione di un servizio di interesse generale (art. 11, comma 2).

La disciplina del riuso dei dati pubblici trova applicazione anche nel caso in cui sia una pubblica amministrazione a riutilizzare per fini commerciali documenti di un’altra pubblica amministrazione.

8. – Esclusioni e limiti al riuso dei dati pubblici

Non possono formare oggetto di riuso i dati che si trovino nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico per l’adempimento dei compiti di radiodiffusione, degli istituti d’istruzione e di ricerca, degli enti culturali, degli organismi addetti ai servizi di sicurezza civile e militare.

Il limite, in tale ultimo caso, attiene propriamente alla tipologia di attività istituzionale, svolta dall’amministrazione interessata.

Sono esclusi dalla possibilità di riuso i dati contenuti in documenti già sottratti al diritto di accesso ai sensi della l. 241/90, nonché i documenti contenenti i dati di cui all’anagrafe del lavoratore ed ai dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro.

Infine, sono esclusi i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale o industriale.

 

Bibliografia

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