Massimario di giurisprudenza amministrativa (2019)

Tar Molise 10 dicembre 2019, n.437 – Pres. Silvestri, Est. Giancaspro

Processo amministrativo – Procura alle liti –  Mancanza dei requisiti di specialità – Presunzione di riferibilità – Presupposti – Individuazione

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, la procura alle liti si considera apposta in calce, e perciò dotata dei requisiti della specialità, quando è depositata con modalità telematiche, unitamente all’atto cui si riferisce; tuttavia, se la procura è priva in concreto degli elementi di specialità di cui all’art. 40 c.p.a. che consentano l’immediata riconducibilità all’oggetto del ricorso, la presunzione di riferibilità viene meno nel caso in cui sussista nella procura un elemento incompatibile con il ricorso; tale ipotesi si verifica quando la data della procura sia antecedente a quella della sottoscrizione del ricorso.

*

Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170 – Pres. Frattini, Est. Maiello

Processo amministrativo – Notifica del ricorso – Notifica Pec – A Pubblica amministrazione – Dopo entrata in vigore del Pat – Solo indirizzo mutuato dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia – Errore scusabile – Va riconosciuto

La notifica telematica del ricorso alle Amministrazioni deve essere effettuata presso gli indirizzi mutuati dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia escludendo, in apice, ogni forma di equipollenza, con la conseguenza che nemmeno l’indirizzo Pec risultante dal registro IPA e gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione possono ritenersi validi ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A.; l’oscillazione giurisprudenziale riscontrata sul punto giustifica il riconoscimento dell’errore scusabile.

*

Cons. St., sez. IV, ord., 18 settembre 2019, n. 6219 – Pres. ff. Forlenza, Est. Lamberti

Professioni e mestieri – Gestore agenzia immobiliare – Portale telematico di intermediazione immobiliare – Obblighi informativi e fiscali – Rimessione alla Corte di giustizia Ue

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni: a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli artt. 4, 5 ss. della direttiva 1535/2015/UE, l’art. 8 della direttiva 98/34/CE e l’art. 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione” consistenti in obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario); b) se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli artt. 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. del TFUE e le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, ostino ad una normativa nazionale che: – introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti; – introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta; – introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale; – introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno; c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte.

*

C.g.a., ord., 12 settembre 2019, n. 615 – Pres. De Nictolis, Est. Caleca

Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Ricorso duplicato informatico di altro ricorso – Va cancellato

Deve essere accolta l’istanza di cancellazione di un ricorso in appello che sia mero duplicato informatico di altro ricorso, proposto dalla stessa parte avverso la medesima ordinanza.

*

Tar Lazio, sez. I bis, 30 maggio 2019, n. 6804 – Pres. (f.f.) Mangia, Est. D’Alessandri

Processo amministrativo – Contraddittorio – Estensione notifica ad altri controinteressati – A mezzo di pubblici proclami effettuata mediante la pubblicazione sul sito internet – Oltre il termine assegnato dal giudice – Validità – Condizione

La notifica a mezzo di pubblici proclami effettuata mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione resistente, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, è validamente effettuata anche se   intervenuta dopo la scadenza del temine perentoriamente fissato dal giudice, qualora  la parte ricorrente abbia tempestivamente fatto istanza di pubblicazione alla medesima Amministrazione e il ritardo sia, pertanto, imputabile a quest’ultima.

*

Tar Toscana, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 7 – Pres. Trizzino, Est. Grauso

Processo amministrativo – Depositi – Orario – Ore 24 dell’ultimo giorno utile – E’ tempestivo

Con l’entrata a regime del processo amministrativo telematico, gli atti in scadenza possano essere depositati con modalità telematica fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, ai sensi del primo periodo dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. (allegato 2 del d.lgs. n. 104 del 2010), laddove nel regime del processo “cartaceo” il termine era stabilito alle ore 12.00.

error: Content is protected !!